Legittimazione dell’amministratore ad agire per far valere il “diritto al posto auto”

Legittimazione dell’amministratore ad agire per far valere il “diritto al posto auto”

È legittimato l’amministratore ad agire per far valere il “diritto al posto auto”?

Ove il costruttore non si sia riservato la proprietà delle aree vincolate a parcheggio, queste devono essere considerate come “beni comuni” ex art. 1117 c.c.. Ciò vuol dire che l’amministratore di Condominio, essendo legittimato a porre in essere tutti gli “atti conservativi” dei beni comuni, può benissimo proporre l’azione contro l’utilizzatore in via esclusiva delle aree vincolate a parcheggio. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 4255/2018, depositata il 21 febbraio.

Il caso. Il Condominio, in persona dell’amministratore p.t., citava in giudizio due condomini deducendo che costoro detenevano illegittimamente una parte del piano scantinato dell’edificio, sottoposto a vincolo di destinazione a parcheggio, nonché il cortile retrostante il fabbricato, e domandandone perciò la condanna a cessare da ogni condotta idonea a pregiudicare l’uso del cortile e dello scantinato, nonché a risarcire i danni. L’adito Tribunale accoglieva le domande del Condominio e condannava i convenuti a risarcire i danni stimati in Euro 235.105,85.

La sentenza di primo grado veniva impugnata in appello. La Corte territoriale, invece, riteneva l’amministratore del Condominio privo di legittimazione ad agire per l’accertamento del vincolo di destinazione a parcheggio, in quanto diritto spettante, piuttosto, ai singoli compratori delle varie unità immobiliari e non alla collettività condominiale. Conseguentemente, i giudici del gravame rigettavano le pretese del Condominio concernenti l’illegittima detenzione dello scantinato da parte degli appellanti ed il correlato risarcimento, mentre tenevano ferma la statuizione sulla arbitraria occupazione del cortile retrostante il fabbricato, di proprietà condominiale, riducendo il correlato risarcimento, in ragione della maturata prescrizione fino a cinque anni prima, nell’importo di Euro 34.664,61.

Avverso la sentenza di secondo grado gli appellanti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi di doglianza. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1117 c.c. e 41 sexies, legge 17 agosto 1942 n. 1150, nonché l’omesso esame di fatto decisivo, circa il difetto di legittimazione ad agire del Condominio, per aver la Corte d’Appello riconosciuto al medesimo Condominio un credito risarcitorio pur dopo aver negato la legittimazione attiva dell’amministratore. Con il secondo motivo replicavano la censura di violazione degli artt. 1117 e 1131 c.c. e 41 sexies, legge 17 agosto 1942 n. 1150, sempre circa il difetto di legittimazione ad agire del Condominio, la mancanza del diritto all’azione e la nullità della sentenza. Con il terzo motivo denunciavano la nullità della sentenza resa in primo grado dal Tribunale, non avendo essa motivato sulle critiche mosse all’elaborato del CTU. Con il quarto motivo allegavano l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, fatto individuato nell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado e consistente nella sussistenza del vincolo di destinazione a parcheggio sui beni per cui era causa. L’unico motivo del ricorso incidentale del Condominio, denunciava la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1117 c.c., reclamando la legittimazione attiva dell’amministratore anche in ordine alla domanda tesa a far dichiarare l’illegittima occupazione della parte di piano cantinato sottoposta a vincolo di destinazione a parcheggio, in quanto bene di natura condominiale. La Corte di Cassazione riconosceva le ragioni dell’amministratore del Condominio. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello, negando la legittimazione ad agire dell’amministratore con riguardo allo scantinato gravato dal vincolo di destinazione a parcheggio, non si era uniformata alla consolidata interpretazione di Corte  di legittimità, secondo cui la speciale normativa urbanistica, dettata dall’art. 41 sexies della L. n. 1150 del 1942, introdotto dall’art. 18 della L. n. 765 del 1967, si limitava a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi in misura proporzionale alla cubatura totale dell’edificio determinando, mediante tale vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d’uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini dell’edificio, senza imporre all’originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione. Pertanto, ove mancasse un’espressa riserva di proprietà o fosse stato omesso qualsiasi riferimento, al riguardo, nei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari, le aree in questione, globalmente considerate, dovevano essere ritenute parti comuni dell’edificio condominiale, ai sensi dell’art. 1117 c.c., con conseguente legittimazione dell’amministratore di condominio ad esperire, riguardo ad esse, le azioni contro i singoli condomini o contro terzi dirette ad ottenere il ripristino dei luoghi ed il risarcimento dei danni, giacché rientranti nel novero degli “atti conservativi”, al cui compimento l’amministratore era autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, c.c. (Cass. Sez. 6 – 2, 08/03/2017, n. 5831; Cass. Sez. 2, 16/01/2008, n. 730; Cass. Sez. 2, 18/07/2003, n. 11261). L’accoglimento del ricorso incidentale comportava l’assorbimento del quarto motivo del ricorso principale, che ulteriormente poneva la questione della concreta individuazione degli spazi vincolati alla destinazione a parcheggio, dovendo comunque il giudice di rinvio accertare sia l’applicabilità del vincolo pubblicistico di destinazione sulle aree destinate a parcheggio oggetto di causa, sia, soprattutto, il regime proprietario di tali aree, al fine di verificare se vi fosse stata una riserva di proprietà da parte del costruttore o, in mancanza, se tali spazi fossero divenuti condominiali.

Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso incidentale, rigettava i primi tre motivi del ricorso principale, dichiarava assorbito il quarto motivo del ricorso principale, cassava la sentenza impugnata e rinviava ad altra sezione della Corte d’Appello, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

NON HAI TROVATO LA SOLUZIONE AL TUO CASO? ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO

img chat


Unknown

praticante-donna-509-jpg

Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN: 

IT21X0760105138285869985872

c/c beneficiario: 285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Abi: 07601

Cab: 05138

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it 

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal veloce appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta


Unknownavvocato_1_big-500-jpg


App. AvvExpress. Slide“AvvocatoExpress: un semplice tocco e tutto cambia!”

Permesso di soggiorno scaduto ed espulsione

Permesso di soggiorno scaduto ed espulsione

D. Permesso di soggiorno scaduto: c’è espulsione per lo straniero ben integrato?

R. L’uomo, originario dell’Albania, è stato beccato col permesso scaduto da oltre tre mesi. Per i giudici, però, l’allontanamento è eccessivo, alla luce del radicamento suo e della famiglia nel contesto locale.  (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 9794/18; depositata il 19 aprile)

NON HAI TROVATO LA SOLUZIONE AL TUO CASO? ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO

img chat


Unknown

praticante-donna-509-jpg

Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN: 

IT21X0760105138285869985872

c/c beneficiario: 285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Abi: 07601

Cab: 05138

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it 

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal veloce appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta


Unknownavvocato_1_big-500-jpg


App. AvvExpress. Slide“AvvocatoExpress: un semplice tocco e tutto cambia!”

Cassa Forense e abolizione temporanea del contributo integrativo minimo

Cassa Forense e abolizione temporanea del contributo integrativo minimo

Cassa Forense: approvata l’abolizione temporanea del contributo integrativo minimo

Con un comunicato apparso sul sito istituzionale, Cassa Forense informa che «i Ministeri vigilanti hanno approvato la temporanea abrogazione per gli anni dal 2018 al 2022 del contributo minimo integrativo. Non sarà pertanto effettuata da Cassa Forense la riscossione della contribuzione minima integrativa per il quinquennio 2018-2022, fermo restando il pagamento del contributo minimo soggettivo nelle consuete quattro rate di febbraio, aprile, giugno e settembre».

NON HAI TROVATO LA SOLUZIONE AL TUO CASO? ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO

img chat


Unknown

praticante-donna-509-jpg

Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN: 

IT21X0760105138285869985872

c/c beneficiario: 285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Abi: 07601

Cab: 05138

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it 

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal veloce appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta


Unknownavvocato_1_big-500-jpg


App. AvvExpress. Slide“AvvocatoExpress: un semplice tocco e tutto cambia!”

Eliminazione delle barriere architettoniche e principio di solidarietà condominiale

Eliminazione delle barriere architettoniche e principio di solidarietà condominiale

Condominio: eliminazione delle barriere architettoniche e principio di solidarietà

Nel verificare se una nuova opera costituisca una turbativa al godimento di un condomino occorre verificare se questa è stata realizzata per eliminare barriere architettoniche ad un disabile residente nello stabile. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 9101/2018, depositata1il 12 aprile.

Il caso.  Con ricorso ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., un condomino adiva il Tribunale competente lamentando come la costruzione da parte di un accesso all’ascensore condominiale sul ballatoio costituisse una violazione del suo diritto al possesso della propria abitazione e, a tal fine, domandava il ripristino delle strutture, ad esempio un muro perimetrale, abbattute per realizzare le predette opere. Si costituiva in giudizio la condomina che aveva eseguito le opere contestando gli assunti affermati dall’attore.

Nel giudizio di merito, ritualmente instaurato dall’attore, si costituivano oltre all’originaria convenuta anche la nipote della condomina la quale – invalida – rilevava di avere ricevuto l’appartamento in comodato dalla zia e di necessitare delle opere atte a facilitare l’utilizzo dell’ascensore in ragione della sua disabilità. Le convenute chiedevano, pertanto, la revoca del provvedimento possessorio. Il Giudice del procedimento possessorio accoglieva la domanda dell’attore condannando la convenuta al ripristino dei luoghi.

Il soccombente impugnava l’avversa sentenza innanzi alla Corte d’Appello la quale confermava la pronuncia del Giudice di prime cure. I Giudici di secondo grado, in particolare, affermavano l’inammissibilità per genericità ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, l’infondatezza dell’impugnazione, in quanto inidonea a censurare efficacemente la principale ratio decidendi posta a fondamento della sentenza di primo grado, vale a dire il fatto che la realizzazione dell’ascensore non ledeva in modo apprezzabile il compossesso del muro comune: l’odierno ricorrente non aveva, infatti, evidenziato quale fosse lo specifico e concreto disagio che l’innovazione aveva determinato sul pregresso potere di fatto da lui esercitato in qualità di compossessore.

Avverso la suddetta sentenza, l’appellante-soccombente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi di doglianza. Con il primo motivo il ricorrente contestava la violazione dell’art. 360 n 3 c.p.c. in relazione all’art. 342 c.p.c. per aver la Corte erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per manifesta genericità dei motivi. Secondo il Supremo Collegio, il giudice d’Appello aveva valutato correttamente sulla genericità dei motivi di cui al ricorso in appello e, quindi, il ricorso era stato correttamente dichiarato inammissibile. Con il secondo motivo censurava la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3) in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., per aver la Corte erroneamente interpretato l’atto di diffida inviato dalla convenuta all’odierno ricorrente in data 3 agosto 2001. Il secondo motivo veniva rigettato per carenza di decisività. La valutazione in merito all’atto di diffida, difatti, era considerata ininfluente rispetto all’esito del giudizio d’Appello. Con il terzo motivo di ricorso lamentava la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt. 1102 e 1120 c.c., per aver la Corte d’Appello omesso di rilevare che l’abbattimento del muro perimetrale costituiva, di per sé, una idonea turbativa del possesso, avuto riguardo ai limiti di utilizzo della cosa comune, di cui agli artt. 1102 e 1120 c.c.. La Suprema Corte affermava che i lavori in questione avessero il fine ultimo dell’eliminazione delle barriere architettoniche a vantaggio della condomina invalida. Tale eliminazione, di cui alla L. n. 13/1989, costituiva secondo la Corte espressione di un principio di solidarietà sociale e perseguiva una finalità di carattere pubblicistico «volte a favorire nell’interesse generale l’accessibilità degli edifici». Il pregiudizio patito dal ricorrente, quindi, costituito dall’istallazione di un ascensore su un’area comune, rientrava tra le opere elencata dall’art. 27, comma 1, legge n. 118/1971 e dell’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 384/1978. In ragione di tali considerazioni per la decisione del caso in oggetto si doveva tenere conto del principio di solidarietà condominiale «che implica il contemperamento di vari interessi tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche: si tratta infatti di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione». L’istallazione dell’ascensore, quindi, era stata realizzata con il rispetto dei diritti della comunione ex art. 1102 c.c. e della stabilità e decoro architettonico dello stabile ed era, quindi, legittima in quanto posta a tutela dell’interesse della disabile residente nel palazzo. Dato il contemperamento degli interessi in questione, quindi, l’attività non costituiva una turbativa rilevante ai sensi dell’art. 1170 c.c.. Con il quarto, articolato, motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1170 c.c. in relazione all’art. 360 n.3) c.p.c., nonché la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame dei rilievi mossi dal ricorrente alla relazione del consulente tecnico d’ufficio e la mancata considerazione delle prove orali espletate. Il quarto motivo, invece, veniva rigettato in quanto incentrato su una valutazione di merito incompatibile con la funzione della Cassazione.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

NON HAI TROVATO LA SOLUZIONE AL TUO CASO? ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO

img chat


Unknown

praticante-donna-509-jpg

Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN: 

IT21X0760105138285869985872

c/c beneficiario: 285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Abi: 07601

Cab: 05138

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it 

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal veloce appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta


Unknownavvocato_1_big-500-jpg


App. AvvExpress. Slide“AvvocatoExpress: un semplice tocco e tutto cambia!”

Revisione della patente

Revisione della patente

D. Revisione della patente: serve la comunicazione di riduzione dei punti?

R. Il provvedimento di revisione della patente di guida, che è atto vincolato all’azzeramento dei punti, non presuppone l’avvenuta comunicazione, da parte dell’Amministrazione, delle variazioni del punteggio, posto che l’interessato può conoscerle da subito, attraverso il verbale di accertamento dell’infrazione cui sia collegata la sanzione accessoria della decurtazione, così come può conoscere in qualsiasi momento il suo saldo-punti. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 9270/18; depositata il 16 aprile)

NON HAI TROVATO LA SOLUZIONE AL TUO CASO? ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO

img chat


Unknown

praticante-donna-509-jpg

Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN: 

IT21X0760105138285869985872

c/c beneficiario: 285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Abi: 07601

Cab: 05138

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it 

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal veloce appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta


Unknownavvocato_1_big-500-jpg


App. AvvExpress. Slide“AvvocatoExpress: un semplice tocco e tutto cambia!”

Semaforo rosso e irrogazione della sanzione

Semaforo rosso e irrogazione della sanzione

D. Semaforo rosso: è determinante per l’irrogazione della sanzione il superamento della linea di arresto?

R. Qualora il conducente di un veicolo superi, nel momento in cui il semaforo è rosso, la linea di arresto, tale circostanza consente l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal codice della strada, a nulla rilevando la direzione successivamente imboccata dal conducente. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 9276/18; depositata il 16 aprile)

NON HAI TROVATO LA SOLUZIONE AL TUO CASO? ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO

img chat


Unknown

praticante-donna-509-jpg

Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN: 

IT21X0760105138285869985872

c/c beneficiario: 285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Abi: 07601

Cab: 05138

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it 

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal veloce appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta


Unknownavvocato_1_big-500-jpg


App. AvvExpress. Slide“AvvocatoExpress: un semplice tocco e tutto cambia!”