Facebook e la privacy

Facebook e la privacy

D. È vietato pubblicare foto altrui sul proprio profilo Facebook senza il consenso dell’interessato?

R. La pubblicazione di una foto ritraente una persona è subordinata alla manifestazione, sia essa esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta; questo sia per la tutela del diritto all’immagine, sia per la tutela del diritto alla riservatezza, visto che la pubblicazione di una foto altrui costituisce una forma di trattamento di un dato personale.

(Tribunale di Bari, sez. I Civile, ordinanza depositata il 6 novembre 2019)

(Tribunale di Bari, sez. I Civile, ordinanza depositata il 6 novembre 2019

Confermato il diritto al distacco all’impianto di riscaldamento centralizzato

Confermato il diritto al distacco all’impianto di riscaldamento centralizzato

Il regolamento condominiale non può bloccare la decisione del singolo condomino di effettuare il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento. È possibile, invece, obbligarlo a concorrere alle spese per l’uso del servizio. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 32441/2019, sez. II Civile, depositata l’11 dicembre.

 Il caso. L’adito Tribunale rigettava le domande proposte dai due condomini di accertamento della legittimità del distacco degli appartamenti di loro proprietà dall’impianto centralizzato di riscaldamento, con determinazione della quota di partecipazione a loro carico in relazione alle spese di esercizio, nonché di annullamento delle delibere assembleari con le quali era stata respinta la richiesta di autorizzazione al distacco ed erano stati approvati il consuntivo ed il preventivo per le spese di riscaldamento.

La Corte d’appello territoriale confermava la decisione di primo grado, ritenendo illegittimo il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento, rilevando che l’art. 10 del regolamento condominiale non consentiva la rinuncia all’uso degli impianti comuni e statuiva l’obbligatorietà dei relativi canoni.

Avverso tale decisione i due condomini proponevano ricorso per cassazione. Secondo i ricorrenti i giudici di secondo grado erano incorsi in errore nel dare prevalenza alle pattuizioni contenute nel regolamento condominiale, a fronte della previsione dell’art. 1118, terzo comma, cod. civ. che conferiva al singolo condomino la facoltà di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento, sempre che da ciò non derivassero notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Nel caso de quo, era stato dimostrato che il distacco aveva inciso sull’equilibrio termico dell’impianto di riscaldamento centralizzato in misura del 10%, e che i relativi importi erano stati corrisposti. Gli Ermellini avevano già avuto modo di chiarire che, ai sensi dell’art. 1118, quarto comma, cod. civ., il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non era disponibile e di conseguenza erano nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietassero il distacco (ex plurimis, Cass. 12580 del 18/05/2017; Cass. 12/05/2017, n. 11970). Il regolamento condominiale poteva invece legittimamente obbligare il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato, poiché il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 cod. civ. era derogabile.
Nel caso di specie, in cui regolamento condominiale che vietava il distacco era preesistente all’entrata in vigore dell’art. 1118, quarto comma, cod. civ., la norma sopravvenuta incideva, e non poteva essere altrimenti, sull’efficacia della clausola contrattuale, che veniva meno.

Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello territoriale, in diversa composizione.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

D. Matrimonio nullo: è deducibile fin dal fidanzamento che il marito non voleva figli?

D. Matrimonio nullo: è deducibile fin dal fidanzamento che il marito non voleva figli?

R. Respinte le obiezioni proposte dalla moglie. Confermata la decisione d’Appello: riconosciuta la validità per lo Stato italiano della sentenza ecclesiastica che ha cancellato il vincolo coniugale. Decisivo il richiamo alla facile conoscenza per la donna della volontà dell’uomo di non volere figli durante la vita coniugale.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 32027/19; depositata il 9 dicembre)

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

D. Chi blocca l’accesso al cortile con l’auto è condannabile per violenza privata?

D. Chi blocca l’accesso al cortile con l’auto è condannabile per violenza privata?

R. Per i Giudici non vi sono dubbi sull’abuso compiuto dall’uomo sotto processo, che, a precisa richiesta, si è rifiutato di spostare l’auto, così impedendo a un’altra persona di accedere al cortile e recuperare gli attrezzi di sua proprietà.

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 51236/19; depositata il 19 dicembre)

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

Plauso al Procuratore Gratteri e all’Arma dei Carabinieri

Oggi festeggiamo la liberazione della parte sana della Calabria: un grazie al dott. Gratteri e alle forze dell’Ordine che oggi hanno dimostrato che non esistono più intoccabili a Catanzaro ed in Calabria!
Personalmente già 10 anni fa, pubblicamente, denunciavo il malaffare dei colletti sporchi (non bianchi) questi i video su YouTube:
https://youtu.be/xyZbSUfwwtc

🥂🍾

Consiglio di Stato su Educatori Professionali e Operatori socio sanitari.

Consiglio di Stato su Educatori Professionali e Operatori socio sanitari.

Con l’importantissima decisione del 05.12.2019 (ricorso n. 9085/2019 RG) la terza sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare proposto da ANEP nei confronti della Regione Piemonte, Ministero della Salute e Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’appello cautelare è stato voluto da tutta la dirigenza ANEP, con in testa il suo Presidente Dott. Nicola TITTA, e proposto dalla partnerchip professionale dell’Avv. Antonella MASCARO, unitamente al Collega Avv. Marco CROCE, avverso una Ordinanza di rigetto del TAR Piemonte n. 355/19 che non aveva colto le fondate censure rivolte alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 16 maggio 2019 n. 128-9035 avente ad oggetto le nuove indicazioni riguardanti il personale con funzioni di educatori professionali operanti nei servizi sanitari e socio/sanitari. Il Consiglio di Stato, capovolgendo e riformando totalmente la decisione di primo grado, in accoglimento delle censure di diritto mosse dai difensori di ANEP, ha accolto l’incidente cautelare ordinando al TAR Piemonte di fissare il merito del ricorso così statuendo: “… Ritenuto in considerazione della natura delle censure proposte…che la misura più idonea alla tutela delle esigenze cautelari rappresentate dagli appellanti, sia la sollecita fissazione dell’udienza di merito presso il TAR, ex art. 55 comma 10 cpa…P.Q.M. accoglie l’appello …e per l’effetto in riforma dell’impugnata ordinanza accoglie l’istanza cautelare  in primo grado…”. Oltre ai vizi di natura amministrativa si ė avanzata una articolata eccezione di costituzionalità che dovrà, ora, essere pienamente valutata dai giudici amministrativi piemontesi a cui, i Giudici di Palazzo Spada, hanno rinviato la causa per una celere definizione nel merito. In prima battuta i giudici del TAR Piemonte non avevano rettamente inteso le censure di diritto mosse da ANEP ma ora, dopo la ineccepibile decisione del Supremo Consesso dei giudici amministrativi, dovrà rivedere tutta la parte motiva del ricorso introduttivo. Un altra vittoria di Davide contro Golia, dopo quella di giugno sempre al Consiglio di Stato attraverso il patrocinio dei medesimi difensori di ANEP gli Avv. Croce e Avv. Mascaro. Oltre alla Regione Piemonte hanno resistito all’appello cautelare di ANEP anche il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ma le loro tesi sono state smentite dalla decisione del Consiglio di Stato che, invece, ha accolto pienamente quelle di ANEP per come strutturate dall’Avv. Antonella MASCARO e dall’Avv. Marco CROCE che hanno saputo rappresentare le ragioni dell’Associazione. Un altra decisiva vittoria di ANEP che riverbera i suoi effetti positivi in tutto il comparto degli Educatori Professionali operanti nei servizi sanitari e socio/sanitari.
Decisione che interessa 30.000 Educatori Professionali e oltre 1.000.000 di operatori socio/sanitari in tutta Italia !