D. È vietato pubblicare foto altrui sul proprio profilo Facebook senza il consenso dell’interessato?
R. La pubblicazione di una foto ritraente una persona è subordinata alla manifestazione, sia essa esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta; questo sia per la tutela del diritto all’immagine, sia per la tutela del diritto alla riservatezza, visto che la pubblicazione di una foto altrui costituisce una forma di trattamento di un dato personale.
(Tribunale di Bari, sez. I Civile, ordinanza depositata il 6 novembre 2019)
(Tribunale di Bari, sez. I Civile, ordinanza depositata il 6 novembre 2019
Il regolamento condominiale non può bloccare la
decisione del singolo condomino di effettuare il distacco dall’impianto
centralizzato di riscaldamento. È possibile, invece, obbligarlo a concorrere
alle spese per l’uso del servizio. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 32441/2019, sez. II Civile, depositata
l’11 dicembre.
Il caso. L’adito Tribunale rigettava le domande proposte dai due condomini di
accertamento della legittimità del distacco degli appartamenti di loro
proprietà dall’impianto centralizzato di riscaldamento, con determinazione
della quota di partecipazione a loro carico in relazione alle spese di
esercizio, nonché di annullamento delle delibere assembleari con le quali era
stata respinta la richiesta di autorizzazione al distacco ed erano stati
approvati il consuntivo ed il preventivo per le spese di riscaldamento.
La Corte d’appello territoriale confermava la
decisione di primo grado, ritenendo illegittimo il distacco dall’impianto
centralizzato di riscaldamento, rilevando che l’art. 10 del regolamento
condominiale non consentiva la rinuncia all’uso degli impianti comuni e
statuiva l’obbligatorietà dei relativi canoni.
Avverso tale decisione i due condomini proponevano
ricorso per cassazione. Secondo i ricorrenti i giudici di secondo grado
erano incorsi in errore nel dare prevalenza alle pattuizioni contenute nel
regolamento condominiale, a fronte della previsione dell’art. 1118, terzo
comma, cod. civ. che conferiva al singolo condomino la facoltà di rinunciare
all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento, sempre che da ciò
non derivassero notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli
altri condomini. Nel caso de quo, era stato dimostrato che il distacco aveva
inciso sull’equilibrio termico dell’impianto di riscaldamento centralizzato in
misura del 10%, e che i relativi importi erano stati corrisposti. Gli Ermellini
avevano già avuto modo di chiarire che, ai sensi dell’art. 1118, quarto comma,
cod. civ., il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di
riscaldamento centralizzato non era disponibile e di conseguenza erano nulle le
clausole dei regolamenti condominiali che vietassero il distacco (ex plurimis,
Cass. 12580 del 18/05/2017; Cass. 12/05/2017, n. 11970). Il regolamento
condominiale poteva invece legittimamente obbligare il condomino rinunziante a
concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato, poiché il criterio
legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 cod. civ.
era derogabile.
Nel caso di specie, in cui regolamento condominiale che vietava il distacco era
preesistente all’entrata in vigore dell’art. 1118, quarto comma, cod. civ., la
norma sopravvenuta incideva, e non poteva essere altrimenti, sull’efficacia
della clausola contrattuale, che veniva meno.
Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il
ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del
giudizio di legittimità, alla Corte d’appello territoriale, in diversa
composizione.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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R. Respinte le obiezioni proposte dalla moglie. Confermata la decisione d’Appello: riconosciuta la validità per lo Stato italiano della sentenza ecclesiastica che ha cancellato il vincolo coniugale. Decisivo il richiamo alla facile conoscenza per la donna della volontà dell’uomo di non volere figli durante la vita coniugale.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 32027/19; depositata il 9 dicembre)
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R. Per i Giudici non vi sono dubbi sull’abuso compiuto dall’uomo sotto processo, che, a precisa richiesta, si è rifiutato di spostare l’auto, così impedendo a un’altra persona di accedere al cortile e recuperare gli attrezzi di sua proprietà.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 51236/19; depositata il 19 dicembre)
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Oggi festeggiamo la liberazione della parte sana della Calabria: un grazie al dott. Gratteri e alle forze dell’Ordine che oggi hanno dimostrato che non esistono più intoccabili a Catanzaro ed in Calabria!
Personalmente già 10 anni fa, pubblicamente, denunciavo il malaffare dei colletti sporchi (non bianchi) questi i video su YouTube:
https://youtu.be/xyZbSUfwwtc
Con l’importantissima decisione del 05.12.2019 (ricorso n. 9085/2019 RG) la terza sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare proposto da ANEP nei confronti della Regione Piemonte, Ministero della Salute e Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’appello cautelare è stato voluto da tutta la dirigenza ANEP, con in testa il suo Presidente Dott. Nicola TITTA, e proposto dalla partnerchip professionale dell’Avv. Antonella MASCARO, unitamente al Collega Avv. Marco CROCE, avverso una Ordinanza di rigetto del TAR Piemonte n. 355/19 che non aveva colto le fondate censure rivolte alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 16 maggio 2019 n. 128-9035 avente ad oggetto le nuove indicazioni riguardanti il personale con funzioni di educatori professionali operanti nei servizi sanitari e socio/sanitari. Il Consiglio di Stato, capovolgendo e riformando totalmente la decisione di primo grado, in accoglimento delle censure di diritto mosse dai difensori di ANEP, ha accolto l’incidente cautelare ordinando al TAR Piemonte di fissare il merito del ricorso così statuendo: “… Ritenuto in considerazione della natura delle censure proposte…che la misura più idonea alla tutela delle esigenze cautelari rappresentate dagli appellanti, sia la sollecita fissazione dell’udienza di merito presso il TAR, ex art. 55 comma 10 cpa…P.Q.M. accoglie l’appello …e per l’effetto in riforma dell’impugnata ordinanza accoglie l’istanza cautelare in primo grado…”. Oltre ai vizi di natura amministrativa si ė avanzata una articolata eccezione di costituzionalità che dovrà, ora, essere pienamente valutata dai giudici amministrativi piemontesi a cui, i Giudici di Palazzo Spada, hanno rinviato la causa per una celere definizione nel merito. In prima battuta i giudici del TAR Piemonte non avevano rettamente inteso le censure di diritto mosse da ANEP ma ora, dopo la ineccepibile decisione del Supremo Consesso dei giudici amministrativi, dovrà rivedere tutta la parte motiva del ricorso introduttivo. Un altra vittoria di Davide contro Golia, dopo quella di giugno sempre al Consiglio di Stato attraverso il patrocinio dei medesimi difensori di ANEP gli Avv. Croce e Avv. Mascaro. Oltre alla Regione Piemonte hanno resistito all’appello cautelare di ANEP anche il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ma le loro tesi sono state smentite dalla decisione del Consiglio di Stato che, invece, ha accolto pienamente quelle di ANEP per come strutturate dall’Avv. Antonella MASCARO e dall’Avv. Marco CROCE che hanno saputo rappresentare le ragioni dell’Associazione. Un altra decisiva vittoria di ANEP che riverbera i suoi effetti positivi in tutto il comparto degli Educatori Professionali operanti nei servizi sanitari e socio/sanitari.
Decisione che interessa 30.000 Educatori Professionali e oltre 1.000.000 di operatori socio/sanitari in tutta Italia !