Il Condominio risponde, quale custode, dei danni derivanti dalle parti comuni, mentre non ha nessuna responsabilità per quanto riguarda le parti private. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 16625/2019, depositata il 20 giugno.
Il caso. Una condomina conveniva
in giudizio il Condominio deducendo di essere proprietaria di un immobile, nel
quale svolgeva attività di tipografia, compreso nel complesso condominiale
convenuto e sottostante ad un terrazzo di copertura di sua esclusiva proprietà.
L’attrice lamentava che, a causa di infiltrazioni provenienti dal terrazzo, si
erano verificati danni a locali e macchinari di sua proprietà, deducendo che
dette infiltrazioni fossero la conseguenza del deterioramento della guaina di
copertura del terrazzo, aggravatosi a causa dello scarico su di essa di una
serie di tubature abusive provenienti da edifici confinanti. Si costituiva il
Condominio impugnando le avverse domande e chiedendone il rigetto. Una volta espletata la CTU disposta
dal Tribunale, si decideva in senso parzialmente favorevole all’attrice con
condanna del Condominio al pagamento dei danni.
Avvero tale sentenza il Condominio interponeva appello. La Corte d’Appello, accogliendo l’impugnazione, negava
la proprietà condominiale del terrazzo in questione, in quanto sovrastante
unicamente il piano terraneo di esclusiva proprietà dell’appellata, costituendo
di fatto un corpo di fabbrica adiacente a quello propriamente condominiale. La
sentenza di secondo grado escludeva, pertanto, ogni responsabilità del
Condominio per la mancata manutenzione del terrazzo, anche quanto alle pluviali
di proprietà esclusiva del proprietario di questo, nonché per l’omessa
vigilanza nei confronti dei condomini che avrebbero realizzato le tubature
abusive, sversando acque sul terrazzo stesso.
Avverso
tale sentenza il Condominio proponeva ricorso per cassazione con due motivi di reclamo. Il Supremo
Collegio, nel respingere il reclamo, rilevava come secondo orientamento giurisprudenziale consolidato “la
responsabilità concorrente del condominio con il proprietario o usuario
esclusivo di un lastrico solare o di una terrazza a livello, per i danni da
infiltrazione nell’appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all’art.
1126 c.c., suppone che il lastrico o la terrazza – indipendentemente dalla sua
proprietà o dal suo uso esclusivo -, per i suoi connotati strutturali e
funzionali, svolga funzione di copertura del fabbricato, ovvero di più unità
immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari (arg. da
Cass. Sez. U, 07/07/1993, n. 7449; Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449).
L’obbligo del condominio di concorrere al risarcimento dei danni da
infiltrazioni cagionate dal lastrico solare o dalla terrazza a livello che non
sia comune, ex art. 1117 c.c., a tutti i condomini, è quindi correlato
all’accertamento in concreto di tale funzione di copertura dell’intero
edificio, o della parte di esso cui il bene “serve”, in quanto
superficie terminale del fabbricato”. Se, come accertato nel caso in esame, la
terrazza a livello sovrastava soltanto un piano terraneo di proprietà
esclusiva, costituendo un autonomo corpo di fabbrica rispetto all’edificio
condominiale (a prescindere dalla questione della sua estraneità alla
“presunzione” di condominialità, su cui si era soffermata la Corte
d’Appello e che era invece irrilevante ai fini dell’art. 1126 c.c.), l’inconfigurabilità
di una responsabilità risarcitoria concorrente del Condominio, da quantificare
secondo il criterio di imputazione previsto dall’art. 1126 c.c., discendeva dal
difetto della funzione di copertura e protezione dell’edificio, che costituiva
la ratio di tale disposizione. La Corte d’Appello aveva, dunque, correttamente
escluso ogni tipo di responsabilità da parte del Condominio per l’omessa
manutenzione della terrazza di proprietà della resistente, aggiungendo che la
conclusione cui era pervenuta non sarebbe mutata in riferimento alle pluviali
discendenti dalla terrazza stessa, giacché comunque, per obbiettive
caratteristiche strutturali, esse servivano in modo esclusivo all’uso o al
godimento di quella parte dell’immobile, il che faceva venir meno il
presupposto per il riconoscimento di un obbligo di curarne la manutenzione in
capo agli altri condomini. La sentenza impugnata aveva quindi negato “la
tesi sostenuta da parte appellata per cui la responsabilità del Condominio si
fonderebbe sull’omessa vigilanza nei confronti dei condomini che avrebbero
realizzato le tubature abusive sversando quindi acque reflue e pluviali sul
terrazzo in questione così aggravando le condizioni della copertura e la
capacità di smaltimento delle pluviali; in primo luogo, infatti, la gran parte
delle tubature individuate come abusive provengono da immobili per i quali non
è indicato se facenti parte del condominio; in secondo luogo, e soprattutto,
alcun obbligo di prevenzione e di vigilanza è previsto in capo al Condominio nei
confronti di fatti illeciti commessi dai singoli Condomini e che non
interessino beni condominiali; tanto meno tale responsabilità appare
riconducibile al paradigma dell’art. 2051 c.c. che postula, per la sua
applicabilità, l’esistenza di un rapporto di custodia tra la res e il
responsabile…”. Inoltre, continuava la Corte, “la fattispecie di cui
all’art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da
cose in custodia, postula la sussistenza di un rapporto di custodia tra il
responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. In tal senso, il
condominio di un edificio può intendersi custode dei beni e dei servizi comuni,
e perciò obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le parti
comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da queste
cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini. Viceversa,
il singolo condomino non può pretendere di affermare la responsabilità del
condominio, a norma dell’art. 2051 c.c., per il risarcimento dei danni sofferti
a causa del cattivo funzionamento di tubazioni di scarico delle acque destinate
a servizio esclusivo di proprietà individuali, di cui alcune (come nella
specie, accertato in base a giudizio di fatto demandato al giudice del merito) pure
estranee al complesso condominiale, essendo il condominio stesso tenuto alla
custodia ed alla manutenzione unicamente delle parti e degli impianti comuni
dell’edificio. L’eliminazione delle caratteristiche di una cosa, che rendono
questa atta a produrre danno, deve essere chiesta nei confronti del
proprietario-possessore della cosa stessa, la cui responsabilità è presunta a
norma dell’art. 2051 c.c..” E il singolo condomino, quale nella specie la
resistente, “il quale subisca pregiudizio da impianti di scarico delle acque,
afferenti al servizio esclusivo di altro condomino o di un terzo, può agire
individualmente in giudizio nei confronti di quest’ultimo al fine di ottenere
la rimozione delle tubazioni dannose per la sua proprietà esclusiva, senza dover
attendere che si attivi all’uopo il condominio”.
Per tali
motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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R. Respinta definitivamente la richiesta di risarcimento presentata dalla vittima, protagonista di un capitombolo lungo una mulattiera. A inchiodarlo alle proprie responsabilità è la constatazione che egli era a conoscenza delle precarie condizioni della strada e l’ha percorsa senza le dovute cautele.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 17443/19; depositata il 28 giugno)
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(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 17590/19; depositata il 28 giugno)
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R. Lo stato di abbandono, che apre le porte alla procedura di dichiarazione di adottabilità, deve esser escluso allorquando sia riscontrata la capacità dei genitori di accudire e prendersi cura del figlio ovvero anche di recuperare tali competenze in termini adeguati rispetto alle esigenze e necessità del minore.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 17107/19; depositata il 26 giugno)
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R. Tardivo il ricorso per cassazione presentato oltre il termine indicato dall’art. 326 c.p.c. anche nel caso in cui la notifica della sentenza sia avvenuta mediante consegna a mani del collega di studio del difensore che si è dimenticato di consegnare a quest’ultimo l’atto.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 17166/19; depositata il 26 giugno)
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R. L’inammissibilità della domanda volta ad ottenere l’assegno di mantenimento proposta nel giudizio relativo allo scioglimento del matrimonio, non ne preclude la riproposizione in separato giudizio, ex art. 9 l. n. 898/1970, pur in mancanza di fatti sopravvenuti.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 17102/19; depositata il 26 giugno)
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