D. Genitori separati, prole affidata alla madre: la ricchezza di lei non rende meno gravi le ‘dimenticanze’ del padre?

D. Genitori separati, prole affidata alla madre: la ricchezza di lei non rende meno gravi le ‘dimenticanze’ del padre?

R. Confermata la condanna dell’uomo, punito con nove mesi e quindici giorni di reclusione, e 950 euro di multa. Evidente il fatto che egli non abbia rispettato i propri obblighi nei confronti dei figli minori. Irrilevante, invece, il richiamo difensivo alla solidità economica della moglie, che, secondo l’uomo, porta ad escludere che la prole si sia trovata in difficoltà. Per i Giudici, difatti, i mezzi di sussistenza non includono più solo vitto e alloggio.

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 17766/19; depositata il 29 aprile)

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D. Esiste un rapporto inscindibile tra il genitore non contestato e il figlio quando è in discussione la genitorialità?

D. Esiste un rapporto inscindibile tra il genitore non contestato e il figlio quando è in discussione la genitorialità?

R. La Corte di Cassazione, in questa recente sentenza, ha ribadito il principio affermato, seppur obiter dictum nella giurisprudenza in tema di conflitto di interessi nelle azioni di stato e della tutela del minore legittimato passivo, che la madre è litisconsorte necessario nel giudizio promosso per impugnazione del difetto di veridicità del riconoscimento del figlio.    

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 10775/19; depositata il 17 aprile)

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D. Abbandono della casa coniugale: è elemento insufficiente per addebitare la separazione?

D. Abbandono della casa coniugale: è elemento insufficiente per addebitare la separazione?

R. Respinta definitivamente la pretesa della moglie, che puntava a vedere riconosciute le responsabilità del coniuge per la rottura definitiva del loro matrimonio. Per i Giudici, difatti, il dato dell’abbandono del tetto coniugale non è sufficiente, poiché va dimostrato che esso ha determinato la crisi definitiva della coppia.

 
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 11162/19; depositata il 23 aprile)

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Il regolamento di condominio può trasferire il debito all’acquirente?

Il regolamento di condominio può trasferire il debito all’acquirente?

In tema di Condominio negli edifici, la responsabilità solidale dell’acquirente di una porzione di proprietà esclusiva per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal condomino venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto, trovando applicazione l’art. 63 disp. att. c.c., (già) comma 2, e non già l’art. 1104 c.c., atteso che, ai sensi dell’art. 1139 c.c., le norme sulla comunione in generale si estendono al condominio soltanto in mancanza di apposita disciplina. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 10346/2019, depositata il 12 aprile.

Il caso. L’acquirente di un appartamento adiva il Tribunale competente chiedendo la declaratoria di nullità delle delibere assembleari con cui il Condominio aveva provveduto ad addebitargli le morosità del precedente proprietario. Tali delibere trovavano il proprio fondamento nell’art. 11 del Regolamento del Condominio che poneva a carico del nuovo proprietario anche i debiti per contributi condominiali maturati dal precedente condomino.  Il Giudice di prime cure riteneva la nullità della succitata clausola regolamentare e dichiarava la nullità della delibera impugnata.

Avverso tale sentenza, il Condominio interponeva appello chiedendone la riforma. La Corte di Appello territoriale, in riforma dell’impugnata decisione del Tribunale di prima istanza, accoglieva l’appello del Condominio e rigettava la domanda proposta dalla parte appellata affermando il principio secondo il quale <<l’accollo al condomino avente causa degli oneri condominiali inadempiuti, di cui all’art. 63 disp. att. c.c., è norma inderogabile ex art. 72 disp. att. c.c., nel senso che alcuna disposizione contrattuale o regolamentare può esonerare il condomino avente causa dall’obbligo suddetto nel limite minimo dei contributi omessi per l’anno in corso e quello precedente, mentre è riconducibile all’autonomia del regolamento condominiale di natura contrattuale di disporre a carico dell’acquirente condomino l’accollo di debiti maturati, costituenti “obligationes propter rem”, dal condomino dante causa in esercizi precedenti>>.

Avverso tale sentenza, parte appellata propone ricorso per cassazione.  Parte ricorrente censurava il vizio di violazione, falsa ed errata applicazione di norme di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. In particolare lamentava la violazione dell’art. 63 disp. cit., deducendosi l’erroneità, in diritto, della gravata decisione fondata su una non condivisa ed illogica interpretazione della medesima norma; il tutto, secondo parte ricorrente, in base ad una modifica della volontà della legge, effettuata in via interpretativa, in palese contrasto col chiaro disposto normativo ex art. 63 cit., non abbisognevole affatto di tale tipo di interpretazione. Il Supremo Collegio riteneva fondato il motivo per la parte relativa alla invocata violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 nel senso che il decisum della Corte distrettuale si fondava sulla ricostruzione della portata della disposizione dell’art. 63 disp. att. c.c., comma 4 (come, da ultimo modificato ex L. n. 220 del 2012). Alla stregua di tale ricostruzione operata dal Giudice di appello, in riforma di quella svolta dal Tribunale di prime cure, si tendeva all’affermazione di un principio, invero innovativo, per cui il limite temporale (biennale) per il pagamento dei contributi condominiali pregressi da parte del condomino subentrate a precedente condomino moroso avrebbe costituito un limite inderogabile ma solo nel limite e non nel massimo. Si ipotizzava, quindi, la possibilità di deroga per affermare la possibile responsabilità del nuovo condomino anche per le morosità condominiali arretrate oltre il biennio precedente all’acquisto dell’unità immobiliare condominiale. L’affermazione della impugnata sentenza non poteva essere condivisa sotto un duplice profilo. Innanzitutto la stessa, con un’interpretazione additiva ed estensiva rispetto alla chiara volontà della norma de qua, ampliava oltremodo i margini temporali retroattivi della responsabilità solidale dell’acquirente di una proprietà condominiale. Così facendo la decisione impugnata finiva per creare, con l’artificioso ricorso ed il riferimento all’autonomia regolamentare condominiale ed alle obligationes propter rem, una estensione non prevista dalla legge del particolare tipo di responsabilità solidale del nuovo condomino. Quest’ultimo, giovava ricordare, era comunque estraneo – prima dell’acquisto – al regolamento condominiale, la cui autonomia non poteva mai esercitarsi contro una ben precisa inderogabilità voluta dalla citata norma di attuazione del c.c. anche all’evidente fine di non alimentare incertezze sui limiti della responsabilità de qua in concreto oltremodo ostativi alla circolazione dei beni (che era bene ancorare a certezza del diritto e non ad incertezze interpretative). In secondo luogo ed ancor più decisivamente la Suprema Corte osservava come tutto il ragionamento su cui era fondato il dictum della Corte territoriale poggiava su una ricostruzione della parziale inderogabilità (solo nel minimo) del predetto limite ex art. 63 cit., in via interpretativa e sul un fondante presupposto espressamente affermato: “il regolamento condominiale di natura contrattuale può disporre a carico dell’acquirente condomino l’accollo di debiti maturati, costituenti “obligationes propter rem”, da parte del condomino dante causa in esercizio precedenti” all’acquisto. La decisione era, dunque, fondata sulla possibilità di configurare i predetti debiti come obligationes propter rem. Sennonché – aspetto questo, decisivo, ma eluso dalla valutazione della Corte a quo – la predetta configurabilità dei medesimi debiti come era del tutto ed univocamente esclusa dalla giurisprudenza della Corte di legittimità. Giovava, all’uopo, rammentare i principi – già affermati dalla Suprema Corte – per cui, “in tema di condominio negli edifici, la responsabilità solidale dell’acquirente di una porzione di proprietà esclusiva per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal condomino venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto, trovando applicazione l’art. 63 disp. att. c.c., (già) comma 2, e non già l’art. 1104 c.c., atteso che, ai sensi dell’art. 1139 c.c., le norme sulla comunione in generale si estendono al condominio soltanto in mancanza di apposita disciplina” (Cass. 27 febbraio 2012, n. 2979). Anche questo aspetto, doveva, quindi, ritenersi fondato e accolto.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava l’impugna sentenza e rinviava, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello territoriale.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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È innovazione la variazione della concreta destinazione della cosa comune

È innovazione la variazione della concreta destinazione della cosa comune

La trasformazione del giardino comune, realizzata mediante abbattimento dei muretti e delle essenze verdi, livellamento del suolo e spostamento dei punti di illuminazione, in funzione della nuova destinazione dell’area a parcheggio, costituisce innovazione e come tale deve essere assoggettata al regime previsto dall’art. 1120, primo e secondo comma, c.c..  Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile-2, ordinanza n. 10077/2019, depositata il 10 aprile.

Il caso. Con ricorso, due condomine invocavano la declaratoria di nullità, ovvero l’annullamento, delle deliberazioni dell’assemblea del Condominio di cui facevano parte, assumendo in particolare che dette deliberazioni, con le quali erano state deliberate innovazioni alle cose comuni (specificamente, alle aree scoperte già destinate a giardino, delle quali era stata decisa la trasformazione a parcheggio) erano da ritenersi vietate ai sensi dell’art. 1120 c.c., comma 2, e comunque, assunte senza il rispetto delle maggioranze previste dall’art. 1120 c.c., comma 1. Si costituiva in giudizio il Condominio, contestando le argomentazioni delle condomine e domandandone il rigetto. L’adito Tribunale, all’esito del giudizio, respingeva il ricorso e condannava le condomine a sostenere le spese di lite.

Avverso tale sentenza, le soccombenti interponevano appello. La Corte d’Appello territoriale respingeva il gravame condannando le appellanti alle spese del grado, ritenendo in particolare che il regolamento condominiale prevedesse la destinazione a parcheggio di tutte le aree scoperte comuni e non ravvisava, pertanto, alcuna innovazione nelle delibere contestate che di conseguenza riteneva pienamente legittime.

Avverso tale sentenza, le appellanti proponevano ricorso per cassazione su due doglianze. In prima battuta le ricorrenti rilevavano come la Corte d’Appello avesse errato nel valutare la clausola del regolamento condominiale secondo cui “Sono di proprietà ed uso comune ed indivisibile a tutti i condomini: a) il suolo su cui sorge l’intero edificio, il relativo sottosuolo e le aree scoperte destinate a parcheggio” e, secondo le stesse, ciò non doveva essere interpretato in senso di considerare automaticamente tutte le aree scoperte come funzionalmente destinate al parcheggio dei veicoli. Il secondo motivo, invece, riguardava la presunta violazione dell’art. 1120 c.c. nella parte in cui la Corte d’Appello non aveva correttamente valutato che la trasformazione del giardino condominiale in un parcheggio realizzava una innovazione non consentita ai sensi dell’art. 1120 c.c., comma 2, e, comunque, soggetta all’approvazione della maggioranza qualificata di cui all’art. 1120 c.c., comma 1 (nel testo in vigore anteriormente all’entrata in vigore della L. 11 dicembre 2012, n. 220, applicabile ratione temporis). I due motivi, esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, venivano ritenuti fondati. Il Supremo Collegio affermava come “In tema di condominio negli edifici, la distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega all’entità e qualità dell’incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune, nel senso che per innovazione in senso tecnico-giuridico deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11936 del 23/10/1999; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5101 del 20/08/1986; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15460 del 05/11/2002). Nel caso de quo, gli interventi deliberati comportavano l’abbattimento delle piante del giardino, rimozione di lampioni e muretti e livellamento al suolo delle parti interessate. Tali opere, secondo la Suprema Corte, non potevano costituire mera modifica della cosa, ma vera e propria innovazione, data la modifica della concreta destinazione del bene in oggetto. Sulla base di tale principio i Giudici di legittimità affermavano che “Costituisce innovazione qualsiasi intervento modificativo eseguito sulle parti comuni di un edificio o su impianti o cose comuni che ne alteri l’identità materiale operandone la trasformazione, ovvero ne modifichi la destinazione di fatto, nel senso che detti beni, a seguito delle opere eseguite su di essi, presentino caratteristiche oggettive, abbiano una consistenza materiale  o comunque siano utilizzati per fini di versi da quelli precedenti all’intervento di guisa che le opere predette precludono la concreta utilizzazione della cosa comune in modo conforme alla sua naturale e precedente fruibilità (in tal senso, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8622 del 29/08/1998). Detti principi, che meritano di essere ribaditi, consentono di affermare che la trasformazione del giardino comune, realizzata mediante abbattimento dei muretti e delle essenze verdi, livellamento del suolo e spostamento dei punti di illuminazione, in funzione della nuova destinazione dell’area a parcheggio, costituisce innovazione, che come tale dev’essere assoggettata al regime previsto dall’art. 1120 c.c., commi 1 e 2, nel testo in vigore anteriormente all’entrata in vigore della L. 11 dicembre 2012, n. 220, applicabile ratione temporis alla fattispecie”.
Le delibere assembleari impugnate, quindi, avevano effettivamente dei vizi nella misura in cui intervenivano con innovazioni vietate dall’art. 1120 c.c., comma 2, e con una maggioranza inferiore a quella prevista dall’art. 1120 c.c., comma 1, così come prospettato dalle ricorrenti sin dal primo grado di giudizio.

Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la decisione impugnata e rinviava la causa alla Corte d’Appello per una nuova valutazione nel merito.

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D. La revoca del rifiuto di sottoporsi agli esami per attestare la paternità non è soggetta a preclusioni?

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Il rifiuto a sottoporsi ad esami immuno-ematologici per attestare la paternità, per avere valore indiziario, deve essere effettivo e persistente al momento della decisione da parte del giudice di merito. La revoca di tale rifiuto da parte… (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 10779/19; depositata il 17 aprile)

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