Ammissione al gratuito patrocinio

Ammissione al gratuito patrocinio

D. Ammissione al gratuito patrocinio: l’istanza presentata al magistrato deve essere identica a quella presentata al COA?

R. Nell’ipotesi in cui l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, dichiarata inammissibile dal COA, sia stata presentata successivamente al magistrato competente e da questo accolta, sulla base dell’allegazione delle stesse ragioni, i suoi effetti decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al COA.  (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 9038/19; depositata il 1° aprile)

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Mediazione e la presenza personale della parte: necessaria!

Mediazione e la presenza personale della parte: necessaria!

D. E’ necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore pur assistite dal difensore?

R. Assolutamente si, a pena di improcedibilità dell’azione giudiziaria.

La Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 febbraio – 27 marzo 2019, n. 8473 ha enunciato dei principi di diritto sulla mediazione obbligatoria
che possono essere riepilogati come segue:
– nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
– nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale notarile;
– la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

L’ex amministratore e il diritto al rimborso delle spese anticipate

L’ex amministratore e il diritto al rimborso delle spese anticipate

L’ex amministratore ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese anticipate?

Nelle ipotesi in cui l’amministratore di Condominio contrae obblighi nei confronti di terzi, coesistono distinte obbligazioni concernenti, rispettivamente, l’intero debito e le singole quote, che fanno capo la prima al Condominio e le altre ai singoli condomini, nella misura della partecipazione al Condominio stesso. Di conseguenza spetta al medesimo amministratore il rimborso delle spese anticipate nell’interesse del Condominio. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 27363/2018; depositata il 29 ottobre.

Il caso. Un amministratore conveniva in giudizio il Condominio da lui amministrato per ottenere il rimborso delle somme anticipate nel corso del mandato (una volta cessato il suo incarico). In particolare, chiedeva la condanna in solido dei condomini al pagamento della somma di Euro 1.723,99 e, in via subordinata, la condanna dei condomini a pagare tale somma, ciascuno in ragione della propria quota di millesimi. Si costituiva il Condominio, precisando che del credito azionato in giudizio, Euro 1.471,90 corrispondevano alla quota di una sola condomina, mentre i rimanenti Euro 253,08 risultavano dalla sommatoria delle quote dovute dagli altri condomini e che tale ultimo importo non era stato versato all’amministratore dimissionario in virtù di un’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., poiché quest’ultimo non aveva mai esibito i giustificativi delle somme pretese. Pertanto, il Condominio convenuto chiedeva di accogliere l’eccezione di inadempimento riguardo alla somma di Euro 253,08 e, in via concorrente, di accertare la natura parziaria dell’obbligazione e, per l’effetto, dichiarare che la somma per cui agiva la società attrice si riferiva al credito maturato da una sola condomina e che nulla dovevano gli altri condomini. Il Giudice di Pace competente, preso atto delle risultanze istruttorie e del sopravvenuto pagamento parziale eseguito dal Condominio convenuto, condannava quest’ultimo a versare la residua somma di Euro 1.470,91 all’ex amministratore, oltre agli interessi e alle spese legali.

Avverso tale sentenza, il Condominio interponeva appello chiedendo di accertare la natura parziaria e divisibile delle obbligazioni condominiali e, per l’effetto, dichiarare che la somma si riferiva al debito maturato esclusivamente ad una condomina e che gli altri condomini nulla dovevano in via solidale. Si costituiva in giudizio l’ ex amministratore chiedendo che l’appello fosse dichiarato infondato. Il Tribunale competente, accoglieva l’appello  e per l’effetto rigettava la domanda, compensando le spese processuali.

Avverso tale sentenza, l’ex amministratore proponeva ricorso per cassazione. Secondo la Suprema Corte “in riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi – in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio – la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del Condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote (Cass. sez. un. n. 9148 del 2008)”. Di conseguenza, “l’amministratore cessato dall’incarico può chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia, come avvenuto nel caso in esame, nei confronti del Condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azione nascente dall’espletamento del mandato, che, appunto, riflette la gestione e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti) sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all’amministratore mandatario le anticipazioni da questo fatte nell’esecuzione dell’incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione e per effetto di essa, e non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali. Soltanto ove l’ex amministratore del condominio agisca nei confronti dei singoli condomini per ottenere il rimborso di dette somme anticipate, ha rilievo il principio della limitazione del debito nei limiti delle rispettive quote, ex art. 1123 c.c.. Occorre, invero, considerare, più in generale, come ogni qual volta l’amministratore contragga obblighi con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l’intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al Condominio, rappresentato appunto dall’amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell’art. 1123 c.c. (Cass. n. 1851 del 2017; cfr. Cass. n. 8530 del 1996; Cass. Sez. Un. n. 9148 del 2008; Cass. n. 14530 del 2017). Dunque, la natura parziaria dell’obbligazione non limita la rappresentanza processuale dell’amministratore, il quale può indifferentemente evocare in giudizio i singoli condomini morosi, oppure il Condominio in persona dell’amministratore pro tempore, conseguendo così, in entrambi i casi, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito”.

Per tali motivi, la Corte  di Cassazione accoglieva il ricorso.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

 

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Successioni e indivisibilità dell’immobile

Successioni e indivisibilità dell’immobile

D. L’immobile non divisibile, in quale porzione va compreso?

R. In tema di successioni, l’art. 720 c.c. non obbliga il giudice ad attenersi al criterio della quota maggiore, nell’ipotesi in cui un bene immobile non sia comodamente divisibile, ma riconosce a questi il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 8233/19; depositata il 22 marzo)

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Minacce

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D. «Prima o poi ti ammazziamo»: questa frase vale una condanna?

R. Respinta la linea difensiva, secondo cui la minaccia sarebbe generica e quindi non sufficiente a turbare il destinatario. Confermata la punizione per due uomini, che hanno aggredito verbalmente un informatore della Polizia.  (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 13180/19; depositata il 26 marzo)

 

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Ex amministratore del Condominio e consegna di tutta la documentazione

Ex amministratore del Condominio e consegna di tutta la documentazione

Ex amministratore del Condominio e consegna di tutta la documentazione

In caso di cessazione dell’incarico di amministratore di Condominio, questi è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso ed inerente alla gestione dell’immobile ed ai condomini, fermo restando che la mera messa a disposizione di tali documenti non è sufficiente. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile -2, ordinanza n. 6760/2019, depositata l’8 marzo.

Il caso. Il Tribunale competente rigettava la domanda proposta da un Condominio per la condanna del precedente amministratore, al pagamento della somma di Euro 9.475,73 a titolo di rimborso di importi incassati nel corso della gestione condominiale e mai spesi, nonché per la consegna di tutta la documentazione relativa all’amministrazione dello stesso.

Avverso tale sentenza, l’ex amministratore interponeva gravame e la Corte d’Appello territoriale accoglieva parzialmente l’impugnazione proposta, e per l’effetto in riforma della decisione di primo grado, condannava l’appellato alla restituzione.

Avverso tale sentenza, l’ex amministratore  proponeva ricorso per cassazione. Il ricorrente, in primis, lamentava violazione di legge (art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.) per aver ritenuto la Corte territoriale non dimostrato che la somma era stata regolarmente portata in contabilità ed utilizzata per la gestione condominiale, comportando così un’inversione dell’onere della prova. Il Supremo Collegio sottolineava che le censure non contenessero un’adeguata denuncia della violazione dei principi in tema di onere della prova, posto che correttamente i giudici di merito avevano ritenuto soccombente l’ex amministratore che non avesse contestato la ricezione della somma. Sul punto, rimarcava il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite secondo il quale “ai sensi del quale la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16598 del 2016, in motivazione)”. Nel caso di specie,  lungi dal dedurre la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nei termini indicati, le censure del ricorrente si risolvevano nella mera richiesta di una rilettura nel merito dell’intero compendio probatorio complessivamente acquisito nel giudizio di merito e come tale non prospettabile in sede di legittimità. In secundis,  per quanto atteneva la restituzione della documentazione relativa alla gestione del Condominio, gli Ermellini ricordavano che <<la semplice messa a disposizione della stessa, non equivale ad una materiale consegna, cui peraltro l’amministratore è obbligato a norma dell’art. 1129 c.c., comma 8, come modificato dalla L. n. 220 del 2012, secondo cui “alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”. Del resto, anche prima della riforma, l’obbligo di restituzione, sebbene non previsto espressamente dalla legge, veniva desunto dalla giurisprudenza dai principi generali, costituendo uno dei momenti più delicati quello del “passaggio di consegne” fra vecchio e nuovo amministratore, dato che all’interesse di chi subentra nell’incarico di prendere il prima possibile possesso di tutta la documentazione inerente al condominio acquisito, può corrispondere il disinteresse dell’amministratore uscente a occuparsi di un condominio con il quale si è interrotto definitivamente il rapporto professionale. E d’altro canto il ritardo nel passaggio di consegne può essere fonte per il condominio di rilevanti danni. Tale affermazione trovava conferma nella costante giurisprudenza secondo cui “il mancato adempimento di tale dovere rientra tra le ipotesi per cui si può richiedere legittimamente l’adozione di un provvedimento di urgenza, finanche a norma dell’art. 700 c.p.c. (Cass. n. 11472 del 1991)>>.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente.

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