Raggiunta quota 25.000 iscritti di Avvocati al nostro Network

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Gentili Colleghi Avvocati, la nostra Piattaforma ha raggiunto la quota programmata di 25.000 iscritti consulenti legali on line. Considerato l’attuale flusso di utenti che si attesta, in media, fra le 6.000/8.000 Chat giornaliere al fine di far lavorare utilmente gli Avvocati sul web, si bloccano momentaneamente le accettazioni alle iscrizioni per lavorare in chat. Ad ogni buon fine ogni Avvocato o P. Avvocato abilitato può ugualmente prenotare la sua iscrizione inviando mail a info@avvocatoexpress.it

In ordine cronologico di ricezione della richiesta la candidatura verrà registrata, con numero protocollo che verrà trasmesso al richiedente, e non appena verranno riaperte le iscrizioni alla Chat ne verrà data comunicazione al Collega in lista.

La nostra Piattaforma ha deliberato una campagna marketing per l’anno 2019/2020 al fine di implementare il flusso di utenti e il consequenziale Network con gli Avvocati in chat.

Continuate a prenotare la vostra candidatura al nostro Network in attesa della riapertuta dell’accettazione del numero degli iscritti oltre la soglia attualmente fissata.

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Supercondominio e rappresentanza processuale passiva dell’amministratore del singolo Condominio

Supercondominio e rappresentanza processuale passiva dell’amministratore del singolo Condominio

Supercondominio:quali sono i limiti della rappresentanza processuale passiva dell’amministratore del singolo Condominio?

Laddove non sia stato nominato l’amministratore del Supercondominio, per proporre domanda di costituzione della servitù coattiva di passaggio gravante su una strada interna al Supercondominio, è necessario evocare in giudizio “tutti i titolari delle porzioni esclusive ubicate nei singoli edifici”. Questo è quanto stabilito dalla  Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 2279/2019, depositata il 28 gennaio.

Il caso. Con autonomi atti di appello due Condomini facenti parte di un Supercondominio, impugnavano la sentenza del Tribunale che riconosceva la servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile, in favore di due diversi fondi, su una strada interna e comune ai due Condomini appellanti. Il giudice di primo grado stabiliva, sulla base della c.t.u., che la strada asservita era in comproprietà dei titolari delle singole porzioni facenti parte dei due Condomini; altresì, riteneva che la domanda fosse stata correttamente proposta evocando in giudizio gli amministratori ed escludeva che occorresse integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari dei fondi circostanti al fine di determinare il percorso più breve.

Avverso tale sentenza, i due Condomini proponevano appello. Riuniti i giudizi, la Corte d’appello distrettuale stabiliva che, nel caso di specie, la porzione su cui era stata costituita la servitù coattiva di passaggio rientrava nella presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c., essendo tale porzione in titolarità comune ai proprietari delle singole unità assegnate al complesso condominiale e in rapporto di accessorietà rispetto ai due edifici. I giudici di seconde cure, riformavano parzialmente la prima decisione, riducendo ad Euro 14.000,00 l’importo dovuto a titolo di indennità e respingevano ogni altra istanza, con compensazione delle spese di appello.

Avverso tale sentenza, i singoli Condomini proponevano ricorso per cassazione deducendo, in particolare, che, anche voler ritenere che la strada su cui era stata imposta la servitù fosse comune ai due Condomini, andavano evocati in causa i singoli proprietari e non gli amministratori, non essendo quest’ultimi titolari dei poteri di rappresentanza processuale rispetto alle azioni volte a costituire vincoli sui beni comuni. Il Supremo Collegio, ricordava come “la sussistenza di servizi o beni comuni a più condomini autonomi dà luogo ad un super-condominio, che è distinto ed autonomo rispetto ai singoli condomini che lo compongono e che viene in essere ipso iure et facto ove il titolo non disponga altrimenti”. Altresì, riteneva necessario precisare che “il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli artt. 1130 e 1131 c.c., si riflette, sul piano processuale, nella facoltà di agire o resistere in giudizio soltanto con riferimento ai beni comuni all’edificio amministrato e non per quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomini, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi (assemblea di tutti i proprietari ed amministratore del super-condominio)”. Aggiungevano, infine, che “Qualora non sia stato nominato l’amministratore del super-condominio, la rappresentanza processuale passiva compete, in via alternativa, ad un curatore speciale nominato a norma dell’art. 65 disp. att. c.c. o al titolare di un mandato ad hoc conferito dai comproprietari.
In mancanza occorre convenire in giudizio tutti i titolari delle porzioni esclusive ubicate nei singoli edifici”.
La domanda di costituzione della servitù non poteva, pertanto, esser proposta nei confronti degli amministratori dei due diversi stabili, ma occorreva evocare in giudizio tutti i singoli condomini.

Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo, dichiarava assorbiti gli altri e cassava con rinvio, in relazione al motivo accolto, al Tribunale competente con compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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Litisconsorzio necessario nell’accertamento della legittimità del recesso del contratto con più parti

Litisconsorzio necessario nell’accertamento della legittimità del recesso del contratto con più parti

D. Si tratta di litisconsorzio necessario nell’accertamento della legittimità del recesso del contratto con più parti?

R. Il recesso è una forma di risoluzione extragiudiziale del contratto, accomunato alla risoluzione giudiziale per inadempimento dal presupposto, cioè l’inadempimento, e dalla conseguenza, cioè la caducazione ex tunc degli effetti del contratto. Presupponendo il recesso di cui all’art. 1385, comma 2, c.c. l’inadempimento dell’altra parte, esso è uno strumento speciale di risoluzione stragiudiziale del contratto, come tale da affiancare a quelli di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c.. Ne consegue, che, ai fini della legittimità del detto strumento di risoluzione, rileva anche la verifica della non scarsa importanza di cui all’art. 1455 c.c..  (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 2969/19; depositata il 31 gennaio)

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Navigazione online durante l’orario di lavoro e licenziamento

Navigazione online durante l’orario di lavoro e licenziamento

D. Naviga online col pc di lavoro: è legittimo il licenziamento?

R. Sconfitta definitiva per la oramai ex segretaria di uno studio medico. A inchiodarla la cronologia relativa agli accessi alla rete web: circa 6mila in diciotto mesi, di cui circa 4mila e 500 a Facebook.  (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 3133/19; depositata il 1° febbraio)

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Esercizio dei diritti consortili in caso di Condominio

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D. All’adempimento degli obblighi consortili sono tenuti i condomini solidalmente?

R. L’esercizio dei diritti consortili spetta, in caso di condominio, all’amministratore di esso e all’adempimento degli obblighi consortili sono tenuti i condomini solidalmente. Questa statuizione conferma che partecipanti al consorzio, in caso di edificazione, sono i condomini stessi.  (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 2694/19; depositata il 30 gennaio)

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Condizioni per la redazione del  verbale di contestazione

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D. Il comandante della polizia municipale può redigere verbale di contestazione anche se non è in servizio?

R. Gli appartenenti alla polizia municipale possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative, come quelle relative alla circolazione stradale, a condizione che si trovino nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e che siano effettivamente in servizio.  (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 2748/19; depositata il 30 gennaio)

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