Licenziamento e assenza per malattia

Licenziamento e assenza per malattia

D. Impiegato assente per malattia, sorpreso a lavorare nella sua pizzeria: è legittimo il licenziamento?

R. Il dipendente di una compagnia assicurativa deve dire addio al proprio posto di lavoro. Decisivo il fatto che egli, pur essendo in malattia e nonostante la prescrizione dei medici del pronto soccorso, ha ignorato la propria lombalgia e ha operato con dispendio fisico nel suo locale.  (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 32600/18; depositata il 17 dicembre)

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Frontalini e proprietà comune

Frontalini e proprietà comune

I frontalini dei balconi sono di proprietà comune dei condomini?

Gli elementi decorativi dei balconi di un edificio in condominio, come i cementi decorativi dei frontalini ed i parapetti, in quanto elementi di tipo estetico rispetto alla facciata dell’immobile, costituiscono parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c.. Le spese per la relativa riparazione ricadono, dunque, su tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle singole proprietà. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 27413/2018, depositata il 29 ottobre.

Il caso. Con atto di citazione notificato un condomino impugnava, dinanzi al Tribunale competente, la delibera condominiale adottata dall’assemblea del Condominio con la quale contestava la sua legittimità nella parte in cui, nell’affidamento di alcuni lavori condominiali ad un’impresa edile, aveva ripartito le relative spese considerandosi come parti condominiali anche i balconi e quanto occorrente per il montaggio del ponteggio per il rifacimento dell’intera facciata e per il pozzo luce, esclusa la pavimentazione.
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea.

Il Condominio soccombente interponeva gravame. La Corte d’Appello territoriale accoglieva l’appello e, di conseguenza, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava l’impugnativa della delibera di assemblea condominiale che aveva determinato l’instaurazione della controversia.

Avverso tale sentenza, il condomino proponeva ricorso per cassazione. Il ricorrente si lamentava dell’interpretazione offerta dalla Corte territoriale circa il regolamento condominiale nella parte in cui aveva ritenuto che i frontalini dei balconi rientrassero nella proprietà esclusiva dei singoli, con conseguente legittimità della ripartizione delle spese per il loro rifacimento, prospettando una violazione o falsa applicazione dell’art. 1117 c.c.. Il Supremo Collegio condivideva l’interpretazione offerta dalla sentenza impugnata ed escludeva che il regolamento condominiale contenesse una deroga all’operatività della norma invocata dal ricorrente. Il regolamento prevedeva, infatti, l’obbligo per ogni condomini di eseguire le riparazioni e la manutenzione necessari sui locali di sua proprietà, compresi i balconi. In tal modo non si era però voluto incidere sulla titolarità delle parti di proprietà condominiale che estendevano la proprietà esclusiva anche ai frontalini. Alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, avevano rilevato che i frontalini dei balconi (siccome configuranti, per l’appunto, elementi decorativi della facciata del fabbricato comune) dovessero considerarsi beni comuni, la cui riparazione, perciò, sarebbe dovuta rimanere assoggettata ai criteri generali di ripartizione condominiale. Doveva, quindi, trovare conferma in sede di legittimità il principio secondo cui gli elementi decorativi del balcone di un edificio in Condominio – come i cementi decorativi relativi ai frontali (ed ai parapetti) – svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio inserendosi nel suo prospetto, costituivano, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricadeva su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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Diffamazione ed e-mail offensiva

Diffamazione ed e-mail offensiva

D. E-mail offensiva: la spedizione a più persone basta per parlare di diffamazione?

R. Sotto accusa un uomo, a cui viene contestato di avere offeso la reputazione di una donna con una e-mail spedita a lei e ad altre persone. Per ora, però, non ci sono gli elementi sufficienti per una condanna, poiché, secondo i Giudici della Cassazione, la semplice indicazione degli indirizzi di posta elettronica dei destinatari non basta per dare per certa la ricezione del messaggio incriminato. Necessario un nuovo giudizio in Tribunale per verificare se davvero l’e-mail è stata recapitata alle persone terze indicate come ulteriori destinatari dal mittente.  (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 55386/18; depositata l’11 dicembre)

 

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Risarcimento e tradimento del marito

Risarcimento e tradimento del marito

D. Moglie morta in un incidente: ha diritto al risarcimento il marito traditore?

R. Accolta la richiesta di ristoro economico presentata dal padre, dai fratelli e dai figli della donna. Respinta, invece, quella presentata dal marito. Decisiva la constatazione che egli aveva avuto una relazione extraconiugale, coronata dalla nascita di un figlio.  (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 31950/18; depositata l’11 dicembre)

 

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Condominio, smaltimento dei rifiuti e regole comunali

Condominio, smaltimento dei rifiuti e regole comunali

L’assemblea condominiale in merito allo smaltimento dei rifiuti e le regole comunali

In materia condominiale, nel caso in cui il servizio di raccolta dei rifiuti viene modificato per adeguarlo alle nuove prescrizioni igieniche comunali, è di esclusiva competenza dell’assemblea condominiale individuare le nuove modalità di espletamento del servizio comune. Questo è quanto stabilito dalla  Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 30455/2018, depositata il 23 novembre.

Il caso. Una condomina impugnava per nullità le delibere assembleari relative alla chiusura degli scivoli per lo smaltimento dei rifiuti e la predisposizione per l’espletamento del servizio di un locale apposito in uno degli edifici del complesso condominiale osservando come, per le sua condizioni somatiche defedate, l’innovazione disposta risultasse per lei eccessivamente gravosa, sicché erano stati lesi i suoi diritti dominicali. Altresì, denunciava il malfunzionamento del videocitofono, nonostante lo avesse fatto più volte presente all’amministratore senza però ottenere soluzione al riguardo. L’adito Tribunale rigettava la domanda attorea.

Avverso tale sentenza la condomina proponeva gravame e la Corte d’Appello territoriale rigettava l’appello confermando la prima decisione e rilevava come l’innovazione apportata al servizio di smaltimento dei rifiuti non incideva sulla fruibilità del servizio comune, anzi sostituiva le modalità di smaltimento individuale. Quanto all’impianto di videocitofono, la Corte di merito osservava come non concorreva interesse concreto della condomina in relazione al malfunzionamento di detto impianto, non risultando prove al riguardo e nemmeno che della questione ne venne investita l’assemblea condominiale.

Avverso la sentenza di secondo grado la condomina proponeva ricorso per cassazione. Secondo quanto sottolineato dalla Corte territoriale il tecnico incaricato dai condomini aveva prospettato diverse soluzioni possibili ma quella adottata era l’unica che teneva conto delle indicazioni igieniche impartite dall’A.S.L. circa la salubrità ambienti di raccolta. La ricorrente lamentava, in particolare, che il locale adibito alla raccolta dei rifiuti doveva essere facilmente accessibile anche da persone con mobilità ridotta, quale ella era. Al riguardo, gli Ermellini condividevano la pronuncia dei giudici di seconde cure secondo i quali sul punto affermavano che  non spettava al giudice di merito operare scelte nell’ambito della materia di competenza dei condomini. Pertanto, non apparivano violati i disposti del regolamento comunale in materia di igiene. Per quanto concerneva la doglianza sul malfunzionamento del servizio di videocitofono, la Corte d’Appello sosteneva che la consulenza tecnica richiesta dalla ricorrente si mostrava come uno strumento di natura esplorativa. Ebbene, a detta del Supremo Collegio, invece, in realtà, tale consulenza richiesta dalla condomina presentava natura di conferma o di smentita delle affermazioni rese dal professionista incaricato della verifica.

Per queste ragioni, solo limitatamente a tale ultima doglianza, la Corte di Cassazione accoglieva il relativo motivo di ricorso, rigettava il restante, cassava e rinviava ad altra sezione della Corte d’Appello territoriale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

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Estratti conto e ammissione al passivo

Estratti conto e ammissione al passivo

D. Gli estratti conto sono idonei a provare il credito della banca nell’ammissione al passivo?

R. Il caso in rassegna affronta la questione della prova del credito nel fallimento. Nello specifico si tratta di stabilire se gli estratti conto bancari abbiano, o meno, efficacia probatoria ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare.  (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 31195/18; depositata il 3 dicembre)

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