D. Il passeggero è indennizzato per il volo in ritardo o soppresso per problemi tecnici imprevisti?

R. L’art.5 § 3, Regolamento 261/2004/CE, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che un problema tecnico come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che sia sorto improvvisamente, non sia imputabile a una carenza di manutenzione e neppure sia emerso nel corso di un regolare controllo, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di detta disposizione. Il vettore dovrà perciò indennizzare i passeggeri, ma potrà rivalersi sul produttore dei pezzi difettosi che hanno causato la rottura e quindi il ritardo del volo.
(Corte di Giustizia UE, Nona Sezione, sentenza 17 settembre 2015, causa C-257/14)

NON HAI TROVATO LA SOLUZIONE AL TUO CASO? 

ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO

img chat

 

P.S. I nostri post tendono ad una informazione sulle novità giuridiche (tratti da sentenze della Corte di Cassazione, dalle sentenze dei Tribunali, dalle sentenze dei Giudici amministrativi, nonché, da riviste specializzate on line e di cui omettiamo il riferimento in ottemperanza al divieto di pubblicità occulta). Per una migliore comprensione e fruibilità l’impostazione scelta è quella di domanda e risposta. Si precisa, ove ve ne fosse bisogno, che nessun post rappresenta casi e/o domande sottoposte alla nostra piattaforma che rimangono riservati in ossequio al diritto di riservatezza.

Team AvvExpress

App. AvvExpress. Slide“AvvocatoExpress: un semplice tocco e tutto cambia!”