D. Concessione per la realizzazione di un’opera pubblica: chi risponde del danno per l’illegittima occupazione del fondo?

R. Nell’ipotesi di occupazione appropriativa, dell’illecito risponde sempre e comunque l’ente che ha posto in essere le attività materiali di apprensione del bene e di esecuzione dell’opera pubblica, cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene, potendo solo residuare, qualora lo stesso (come delegato, concessionario od appaltatore) curi la realizzazione di un’opera di pertinenza di altra amministrazione, la responsabilità concorrente di quest’ultima, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte, a seconda che si tratti di concessione c.d. “traslativa”, ovvero di delega ex art. 60 l. n. 865/1971. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 18236/15; depositata il 17 settembre)

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