D. La sentenza di ottemperanza in cosa giudicata va eseguita anche in presenza di sospensione del titolo ad opera del giudice civile?

R. Si! I Giudici dell’ottemperanza rilevavano che la sentenza di ottemperanza non risultava impugnata e che parte resistente non aveva sollevato alcun incidente di esecuzione. Ritenevano testualmente: “…re melius perpensa, anche alla luce della giurisprudenza citata da parte ricorrente e della più recente giurisprudenza amministrativa sul tema (v. Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n.1609, in ipotesi di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art.650 c.p.c., ove si è ritenuto la stessa non preclusiva dell’esecuzione del giudicato), che, per quanto di competenza di questo Giudice, occorre procedere all’esecuzione del detto giudicato, ferma restando l’eventuale possibilità per gli interessati di servirsi, ove ne ricorrano i presupposti, degli ordinari strumenti forniti dal diritto civile”. La parte motiva, dell’Ordinanza in commento, rappresenta per il Commissario i chiarimenti e il TAR Calabrese ha statuito che il Commissario provveda come in sentenza, fermo restando che nulla è dovuto per il periodo di sospensione.

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