D. «Entro e spacco tutto!»: quali i limiti del danneggiamento aggravato?

R. È pacifico che alla luce della pluralità delle condotte tipizzate dall’art. 614 c.p. che disciplina la violazione di domicilio, secondo cui il reato si configura sia in caso di introduzione che di trattenimento nel luogo di privata dimora altrui, le aggravanti di cui all’ultimo capoverso ricorrono ogni qualvolta la violenza si manifesti in uno qualsiasi dei diversi momenti nei quali si estrinseca e si svolge la fase esecutiva del reato, e pertanto anche quando la violenza sulle cose o alle persone non sia usata inizialmente per l’illecita introduzione ma successivamente per intrattenersi nel domicilio contro la volontà dell’avente diretto. Ne deriva che da detta condotta può considerarsi esclusa la sola violenza esercitata non per entrare o intrattenersi nell’altrui abitazione ma per commettere altro reato, con la conseguenza di rendere condotta in parola aggravata i sensi dell’articolo 61 n. 2 c.p. e rendere il reato procedibile a querela. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 42581/15; depositata il 22 ottobre)

 

 

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