D. I procedimenti regolati dalla legge Pinto devono essere più rapidi dei processi ordinari?

R. Si! La previsione contenuta nella legge Pinto, secondo cui è ragionevole la durata di tre anni per i processi di primo grado, è incostituzionale nella parte in cui si applica anche ai procedimenti di primo grado regolati dalla medesima legge, per i quali la Corte europea dei diritti dell’uomo ha previsto un limite biennale di durata complessiva. In buona sostanza una causa ordinaria non deve durare più di 6 anni (tre anni il primo grado; due anni il secondo grado e un anno per la Cassazione) e quindi il giudizio riparatorio non più di due anni al massimo.
(Corte Costituzionale, sentenza n. 36/16; depositata il 19 febbraio)

 

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