Come tutte le nuove disposizioni normative, anche l’ultima legge approvata dal Senato, che introduce nel nostro ordinamento il reato l’omicidio stradale non è estranea alle polemiche.
Molti la considerano la giusta risposta alla lotta alla pirateria stradale, per altri al contrario rappresenterebbe un decadimento del diritto penale, a causa dell’eccessivo inasprimento delle pene, che non risulterebbe conforme al principio di proporzionalità tra illecito e sanzione, soprattutto nei confronti di chi infrange il Codice della Strada, per semplice distrazione.
La legge prevede condanne molto severe (fino a 18 anni di carcere), oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente e all’arresto in flagranza di reato nei casi più gravi, non solo per chi si mette alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza da alcool, ma anche per chi effettua manovre pericolose.
Secondo il nuovo art. 589-bis c.p., chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, sia ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica media (cioè con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l), sia effettuando manovre pericolose, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Nella guida pericolosa sanzionata rientrano:
– l’eccesso di velocità (pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h nei centri urbani; di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, nelle strade extraurbane);
– l’attraversamento di un’intersezione col semaforo rosso;
– la circolazione contromano;
– l’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
– il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Sono previste aggravanti per chi non ha la patente o gira con veicolo sprovvisto di assicurazione, ovvero se l’evento cagiona la morte di più persone (fino al triplo della pena), nonché attenuanti se il fatto non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del conducente (fino alla metà della pena).
Alla condanna segue comunque la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
Il nuovo art. 590-bis c.p. prevede che chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per quelle gravissime.
Per chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti la pena è aumentata da 3 a cinque anni di carcere per le lesioni gravi e da quattro a sette per le lesioni gravissime.
Per chi si trova in stato di ebbrezza lieve o pone in essere una guida pericolosa (eccesso di velocità, inversione di marcia, ecc) invece la pena è la reclusione da un anno e mezzo a tre (lesioni gravi) e da due a quattro anni (lesioni gravissime).
Anche in tal caso la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona senza patente o assicurazione e se il conducente cagioni lesioni a più persone.
In conclusione il DDL ha assimilato condotto dovute a distrazione a condotte di coloro che si mettono alla guida del veicolo con la consapevolezza di aver alzato troppo il gomito o con la mente annebbiata dalla droga.

Avv Miriam Muscolo Staff Giuridico Avvocato Express

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