Sospensione dei termini per periodo feriale e tardiva proposizione dell’impugnazione

Il dies a quo, da non computare nel termine, è individuabile nello stesso giorno in cui l’atto ha manifestato i suoi effetti, ancorché l’atto stesso sia caduto in periodo feriale. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione VI Civile, ordinanza n. 8518/2016, depositata il 29 aprile.

Il caso. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro gli intimati che resistevano, a loro volta, con controricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione dell’impugnazione. Infatti, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, aumentato della sospensione durante il periodo feriale tra il primo agosto ed il 15 settembre, scadeva il 31 ottobre 2014 mentre il ricorso era stato consegnato all’ufficiale giudiziario, per la notifica, il 3 novembre 2014.

Secondo gli Ermellini, dovendosi accogliere l’eccezione sollevata dai controricorrenti, il ricorso era inammissibile. Ciò sulla base dell’ormai consolidata giurisprudenza secondo la quale, a proposito di sospensione dei termini durante il periodo feriale dal primo agosto al 15 settembre, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Ciò andava inteso nel senso che il giorno 16 settembre doveva essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, fermo restando che tale giorno segnava non l’inizio del termine, bensì l’inizio del suo decorso, il quale non includeva il dies a quo del termine stesso. Pertanto, seguendo la ratio dell’art. 155 c.p.c., non si poteva lasciare fuori dal computo un giorno intero, per la precisione il 16 settembre, giorno che sarebbe andato ad aggiungersi in maniera illogica a quelli interi del termine, allungandolo senza giustificazione; altresì, il giorno che non veniva computato nel termine era il giorno in cui si era verificato un atto avente un determinato effetto giuridico: se questo si realizzava nel periodo feriale, esso rimaneva pienamente valido ed efficace nella sua interezza, tenendo presente che il differimento coinvolgeva solo il decorso del termine che in quell’atto avesse il suo punto temporale di riferimento.

Alla luce di quanto appena esposto, con la suindicata ordinanza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dai controricorrenti, oltre alle spese ed accessori di legge.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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