D. Canone TV, dichiarazione di non detenzione anche a mezzo PEC?

R. L’ultima FAQ pubblicata dall’Agenzia delle Entrate amplia le modalità di trasmissione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato. I contribuenti che non intendono pagare il canone TV potranno inviare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo anche tramite PEC purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale. L’indirizzo a cui inviarla è cp22.sat@postacertificata.rai.it.

Il via libera alla trasmissione delle dichiarazioni di non detenzione tramite posta elettronica certificata è stato dato dall’Agenzia delle Entrate in sede di risposta alle FAQ pubblicate nell’apposita sezione del sito istituzionale dedicata al Canone TV. La nuova modalità di invio si aggiunge alle altre già riconosciute, e precisamente:
– direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
– avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate;
– a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo Agenzia delle entrate Ufficio Torino 1 Sportello abbonamenti TV Casella postale 22 10121 – Torino. In questo caso dovrà allegare una copia di un valido documento di riconoscimento.
Si ricorda che la dichiarazione di non detenzione – che consente ai  titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale di disdire l’abbonamento alla televisione, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perché li hanno ceduti) – deve essere presentata entro il 16 maggio 2016 per avere effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

(Fonte: www.fiscopiu.it)

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