Nei Condominii, dove è previsto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, si pone il problema delle sanzioni in caso di errori nel loro conferimento da parte di uno dei condomini. Infatti, il bidone per la raccolta di rifiuti è unico ma che al suo interno vengono conferiti i rifiuti di tutti i condomini.
Può accadere che per errore uno dei condomini non esegua correttamente la differenziazione del conferimento dei rifiuti e inserisca nel sacchetto della frazione organica un rifiuto che, invece, deve essere portato in discarica. Ciò comporta che in caso di un controllo venga elevata una contravvenzione da parte degli organi preposti. La sanzione, in mancanza di elementi univoci che possano ricondurre la violazione ad una specifica persona, viene elevata contro il Condominio.
L’art. 1131, comma terzo, c.c. specifica che quando l’amministratore si vede notificato un provvedimento amministrativo – nel caso di specie il verbale di accertamento della violazione – esorbitante dalle sue attribuzioni “è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini”.
E’ doveroso precisare che disciplinare l’uso delle cose comuni rientra nelle attribuzioni dell’amministratore, ma l’immissione in un sacchetto di rifiuti che dovevano essere contenuti in altro non ricade tra le prerogative dell’amministratore. La certezza della violazione, a parere dello scrivente, esime dall’obbligo di convocare l’assemblea per decidere su eventuali ricorsi. Deve trattarsi, però, di situazione palese ed incontestabile.
A seguito della sanzione l’amministratore deve ripartire la spesa della stessa. Orbene, se la violazione è stata commessa da un condominio, il relativo pagamento dovrà essere corrisposto da questi che ha violato la norma e che, conseguentemente, se ne assume la responsabilità; se, invece, il condomino non è identificabile, almeno in via provvisoria (salvo decisioni su azioni volte ad ottenere condanna del responsabile) la sanzione dovrà essere suddivisa tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà, salvo differenti indicazioni del regolamento.
È doveroso fare presente che non esiste una specifica indicazione di legge che sancisca l’applicazione dei millesimi di proprietà ma a tale conclusione è desunta dal fatto che questo rappresenta il criterio principe della ripartizione dei costi condominiali che incontra deroghe solamente in altre ben specifiche disposizioni di legge o comunque nell’unanime volontà dei condomini.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

 

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