D. In caso si spese processuali dei giudizi di opposizione quando il giudice può disporre la compensazione?

R. Ai sensi dell’art. 23, comma 11, ultima parte, l. n. 689/81, «nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’art. 113, comma 2, c.p.c.»; bisognerà dunque applicarsi il comma 1 dell’art. 91 c.p.c. secondo il quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Inoltre, il Tribunale deve accertare a quale titolo il professionista partecipi al processo, poiché, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ha invece diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza n. 14345/16; depositata il 13 luglio)

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