D. Quali sono le regole in vigore sulla video sorveglianza nel condominio?

R. La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che:
– non configura il reato di interferenze illecite nella vita privata l’installazione, all’interno dei locali di proprietà esclusiva di un condomino di telecamere atte a inquadrare le aree condominiali antistanti l’ingresso ai suddetti locali onde accertare l’identità degli autori di ripetuti episodi di danneggiamento e imbrattamento verificatisi in danno del medesimo condomino, essendo le aree medesime destinate all’utilizzo, senza carattere di stabilità, da parte di un numero indifferenziato di persone (Cass., sent. n. 5591 dell’8 febbraio 2007);
– sono legittime le videoriprese effettuate dall’esterno di un edificio che inquadrino l’ingresso, il cortile, il parcheggio e altri luoghi di transito comuni, anche per difesa da atti vandalici, in quanto si tratta di spazi esposti al pubblico, soggetti alla visibilità di coloro che vi transitano (Cass., sent. n. 22698 del 14 maggio 2008);
– la ripresa delle aree comuni condominiali non può ritenersi in alcun modo indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini, giacché l’indiscriminata esposizione alla vista altrui di un’area che costituisce pertinenza domiciliare che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusiva è incompatibile con una tutela penale, della riservatezza, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata in quell’area siano state in concreto, inopinatamente, realizzate e perciò riprese (Cass., sent. n. 44156 del 21 ottobre 2008). La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre ritenuto che non commette il reato di interferenze illecite nella vita privata il condomino che installi, per motivi di sicurezza, allo scopo di tutelarsi dall’intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere per visionare le aeree comuni dell’edificio (come un vialetto o l’ingresso comune dell’edificio), anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà dei condomini, specialmente nelle ipotesi, statisticamente più ricorrenti, in cui condomini stessi siano a conoscenza dell’esistenza delle telecamere. In queste evenienze – spiega la Suprema Corte – gli impianti di videosorveglianza non sono neppure in grado di cogliere di sorpresa gli altri condomini in momenti in cui possano credere di non essere osservati.

 

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