E’ sanzionabile il conducente che ha il biglietto scaduto?

L’autista che parcheggia sulle strisce blu senza corrispondere alcun importo incorrerà nella sanzione di 41 euro prevista dall’art. 157 del codice della strada, mentre chi tarda a spostare il mezzo nonostante il regolare biglietto sarà tenuto a pagare una multa di 25 euro. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 16258/2016, depositata il 3 agosto.

Il caso. Un conducente era stato sanzionato poiché aveva lasciato il veicolo in sosta in zona a pagamento oltre il tempo consentito. Contro questa infrazione l’interessato proponeva ricorso fino in cassazione lamentando che chi paga il ticket, ma non integra il versamento, non incorre in sanzioni stradali ma solo in questioni civilistiche.

È doveroso fare presente che:

– l’art. 157, comma 6, C.d.S. prevede che “Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”;

– l’art. 7, comma 15, C.d.S. prevede che “Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 99,00 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.”

L’art. 7, comma 15, CdS disciplina esclusivamente il caso in cui la sosta vietata (e dunque non ammessa, secondo quanto previsto da altre disposizioni di legge) si protragga per un periodo superiore a ventiquattro ore, comminando una sanzione di natura amministrativa.

L’articolo 157, comma 6, invece, disciplina la sosta autorizzata per un tempo limitato (non vietata), limitandosi, però, a prescrivere che i conducenti segnalino l’orario di inizio della sosta, nulla disponendo in merito alla natura dell’eventuale protrarsi di detta sosta oltre il tempo consentito. Altresì, la stessa disposizione non fa alcun riferimento alla sosta a pagamento, ma soltanto alla sosta consentita per un tempo limitato (quale può essere anche la sosta gratuita, prevista in apposite aree, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, etc., per favorire “carico/scarico” di passeggeri). Inoltre, è evidente che la norma in questione, qualsiasi fattispecie disciplini, non commina alcuna sanzione, di qualsivoglia natura, per i comportamenti ivi dedotti. La fattispecie della sosta consentita a pagamento, che continui oltre lo scadere del ticket, non è disciplinata dal Codice della Strada, né quest’ultimo commina alcuna sanzione per il suddetto comportamento.

Da quanto sopra, si potrebbe concludere che né l’infrazione in questione né le relative sanzioni ricadono nel Codice della Strada, benché parte della dottrina, della giurisprudenza e degli enti pubblici asseriscono il contrario. Infatti, in dottrina e giurisprudenza si è ipotizzato che le stesse siano dei meri inadempimenti contrattuali di natura privatistica nei confronti del Comune competente territorialmente.

La natura della citata infrazione, però, non è pacifica e chiara né nella giurisprudenza, né nei provvedimenti ministeriali e di enti locali.

Il Ministero dell’interno, con proprio parere del 26 agosto 2003, ha aderito alla prima tesi, affermando che, in caso di sosta di un autoveicolo su stallo a pagamento oltre l’orario autorizzato dal contrassegno esposto, si deve applicare la procedura di infrazione disciplinata dal Codice della Strada.

D parere contrario è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, con propria nota prot. n. 74779 del 30 luglio 2007, ha aderito alla seconda tesi, sostenendo che la fattispecie in questione non costituisce violazione del Codice della Strada ma inadempimento contrattuale, con la conseguenza che il cittadino dovrà al Comune soltanto il pagamento della differenza eccedente quanto attestato dal contrassegno di sosta,  integrato da eventuale penalità da stabilire con regolamenti comunali, ma non una sanzione amministrativa, come quantificata nel Codice della Strada. L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con comunicato del 21 marzo 2014, ribadendo la posizione storicamente assunta dai Comuni, ha affermato “L’ANCI ritiene inesatto e difforme dal dato normativo la comunicazione veicolata dal MIT sul regime sanzionatorio applicabile in caso di sosta illimitata a pagamento dei veicoli nei centri abitati“; pertanto, in caso di mancato pagamento del ticket, la multa è quella prevista dall’art. 157 C.d.S. (41 euro) e in caso di sosta oltre al tempo consentito la sanzione è quella prevista dall’art. 7 C.d.S. (25 euro).

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione statuendo: 1. l’art. 157 del C.d.S. sanziona sia chi non segnala l’orario di inizio della sosta sia chi non attiva il dispositivo di controllo della durata del parcheggio; 2. Spetta al Sindaco regolamentare il parcheggio a pagamento; 3. Se l’automobilista espone un tagliando scaduto (come confermato anche dai giudici contabili) si devono applicare le regole del codice stradale, ovvero una sanzione di 25 euro ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

 

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