L’addebito dell’I.V.A. alle spese di spedizione della bolletta telefonica è legittima?

Le spese di spedizione della fattura telefonica riguardano l’esecuzione della prestazione dedotta in contratto, facendo così parte della base imponibile soggetta ad IVA ex art. 13 D.P.R. 633/1972. A nulla rileva, quindi, che tali spese siano affrontate dalla compagnia in regime di esenzione I.V.A. ex art. 1.  Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 176555/2016, depositata il 6 settembre.

Il caso. Il fatto nasceva da una sentenza di appello con cui il Tribunale competente aveva confermato la pronuncia di primo grado che condannava una compagnia telefonica alla restituzione, in favore dell’utente, degli importi corrisposti a titolo di I.V.A. sulle spese di spedizione postali delle bollette telefoniche, in quanto non dovute.

 

La società telefonica ricorreva in Cassazione sostenendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10, n. 16 e 13 del D.P.R. 633/1972, rapportato all’art. 360 c.p.c. n. 3, in quanto il Tribunale adito avrebbe assolutamente trascurato il principio di diritto di segno contrario espresso dalla giurisprudenza in numerose occasioni.

Infatti, la Suprema Corte in molteplici occasioni aveva, con precisione, ricostruito il rapporto tra utente e compagnia telefonica dal punto di vista contrattuale. Esaminando le condizioni generali del contratto di telefonia era emerso per le spese di spedizione postali la natura di costo da addebitare. Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, si trattava di un costo che non era anticipato in nome e per conto del cliente ma soltanto per conto e nell’interesse della compagnia telefonica. Tale ricostruzione impediva chiaramente di sussumere la fattispecie in quella di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.

In poche parole la spesa di spedizione postale della fattura affrontata dalla compagnia telefonica, riferendosi ad un servizio necessario per l’esecuzione del contratto con l’utente doveva necessariamente essere ricompresa nella base imponibile; ciò sebbene la società non ne affrontasse il costo con applicazione dell’I.V.A. trattandosi di spesa in regime di esenzione ex art. 10 n. 16 D.P.R. 633/1972.

In effetti l’esenzione prevista dall’articolo 10 n. 16 del D.P.R. n. 633/1972 riguardava soltanto chi aveva rapporto diretto con il gestore del servizio postale e non esisteva una norma specifica che prevedesse il trasferimento del beneficio dell’esenzione in capo all’utente per il quale la società era ricorsa al sistema postale.

Per queste ragioni il ricorso presentato dalla compagnia telefonica veniva accolto integralmente.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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