D. Il convivente more uxorio puó godere dei benefici previsti dalla legge 104/92 per assistenza a conviventi disabili?

R. Finalmente si! Si amplia la sfera dei beneficiari per come deciso dalla Consulta. L’ordinanza di rimessione proveniva dal Tribunale di Livorno, sezione lavoro. Decisione Consulta depositata oggi 23 settembre 2016. S.213/2016 del 05/07/2016. Udienza Pubblica del 05/07/2016, Presidente GROSSI, Redattore CRISCUOLO

Norme impugnate: Art. 33, c. 3°, della legge 05/02/1992, n. 104.

Oggetto: Assistenza – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap – Permessi al lavoratore per l’assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità – Soggetti beneficiari – Convivente more uxorio.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
Atti decisi: ord. 232/2014

Il caso: una signora risultava affettivamente legata al compagno con cui conviveva, stabilmente, da molti anni. Il compagno si ammalava e la signora chiedeva al suo datore di lavoro di fruire dei permessi retribuiti. Risultava che la lavoratrice si occupava della salute del compagno, gravemente ammalato, accompagnandolo a visite mediche ecc. A seguito della riforma legislativa il datore di lavoro revocava i permessi e richiedeva il pagamento per quelli fruiti negli anni precedenti. La signora era disponibile a restituire la somma attraverso altre ore di recupero ma d’imperio il datore di lavoro (ente pubblico) effettuava una trattenuta mensile sullo stipendio della lavoratrice al fine di recuperare, a rate, l’importo. La lavoratrice interponeva ricorso al Giudice del Lavoro di Livorno e otteneva, oltre a una sentenza parziale, anche la remissione della questione di diritto alla Consulta. Il Tribunale livornese, nell’ordinanza di remissione, riconosceva che in passato la Consulta aveva rigettato analoga questione ma rilevava, esattamente, che la modifica del quadro normativo imponeva una rivisitazione della questione. In altri termini: poteva il coniuge more uxorio godere dei benefici della legge 104/92 anche se non era indicato nella categoria dei beneficiari? Ad avviso del giudice del lavoro diverse norme facevano evidenziare come al coniuge more uxorio fossero, ormai, riconosciuti diversi diritti (ad es. nel subentro del rapporto locativo; in quello di amministratore di sostegno; della procreazione assistita ecc.) ed era venuto il momento di accedere anche ai benefici previsti della legge n. 104/92 al fine di non pregiudicare il diritto all’assistenza della persona disabile.

La Consulta, nella decisione del 23 settembre 2016, ha dato parzialmente ragione al giudice remittente dichiarando l’incostituzionalità della norma laddove non consentiva al coniuge more uxorio di godere dei permessi retribuiti. Ora attendiamo il deposito delle motivazioni della sentenza.

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