D. Unioni civili: il Comune di Torino estende ai suoi dipendenti i permessi della legge 104?

Con la circolare del 3 ottobre 2016 avente ad oggetto «Novità in materia di permessi e congedi. Diritto alla fruizione per conviventi e per le parti dell’unione civile», il Comune di Torino è il primo a riconoscere ai suoi dipendenti conviventi o in unione civile il diritto ad usufruire dei permessi retribuiti e dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992.

Il Comune di Torino riconosce ai suoi dipendenti conviventi o in unione civile il diritto ad usufruire dei permessi retribuiti e dei benefici previsti dalla legge 104/1992, quando sono unite a persone affette da handicap in condizione di gravità, fino ad oggi garantiti soltanto ai coniugi e ai parenti o affini fino al secondo grado.

Nel testo della circolare si chiarisce, infatti, che con la presente si è inteso dare applicazione ai principi espressi nella recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 213/2016, la quale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 33, comma 3, della l. n. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente more uxorio, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado di giudizio, tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità. Tenuto conto anche dei richiami all’istituto del congedo biennale retribuito per l’assistenza a persone con handicap grave, in attesa di interventi chiarificatori da parte del Governo e degli Enti competenti, si ritiene dunque corretto estendere anche al convivente more uxorio della persona con handicap in situazione di gravità la possibilità di fruire del congedo biennale retribuito di cui all’art. 42, comma 5 e ss. del d.lgs. n. 151/2001.

La direzione Organizzazione del Comune sottolinea, inoltre, di «aver inviato una richiesta di chiarimenti al Dipartimento della Funzione pubblica e all’INPS circa l’operatività dell’articolo 1, comma 20, della legge medesima» ed, in particolare, è stato domandato se la suddetta norma sia di immediata applicazione o se, invece, si debba attendere l’approvazione dei provvedimenti attuativi da parte del Governo, come previsto dal successivo comma 28, lett. c). Infine, il Comune ritiene di poter estendere alle parti delle unioni civili la possibilità di beneficiare, altresì, del congedo matrimoniale, nonché dei congedi parentali e familiari, ovvero il permesso lutto in caso di decesso del coniuge, i permessi per grave infermità dello stesso e il congedo per gravi motivi familiari.

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