In tema di convocazione di assemblea, da quando decorrono i 5 giorni?  

La presunzione di conoscenza da parte del destinatario (ex art. 1335 c.c.) della convocazione di assemblea inviata per posta raccomandata a.r., e non recapitata per sua assenza (o di altra persona abilitata a riceverla), si ha con l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale. È, dunque, da tale momento (e non dalla consegna al destinatario) che decorrono i cinque giorni prescritti dalla legge per la regolare convocazione assembleare.  Questo è ciò che ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. II Civile, n.  n. 22311/2016, depositata il 3 novembre.

Il caso. La controversia in esame risale al 2003 (anno della convocazione assembleare) e atteneva alla contestazione circa le modalità di convocazione di un’assemblea condominiale nonchè alla richiesta di declaratoria di nullità della stessa. Il tribunale adito, rilevato che non era prevista alcuna forma specifica per la convocazione e preso atto della prova da parte del condominio dell’invio mediante raccomandata e della consegna avvenuta, rigettava la domanda.

La Corte d’appello territoriale ribaltava la decisione di primo grado ritenendo che non erano stati rispettati i cinque giorni (liberi) che dovevano decorrere tra la ricezione (e non l’invio) della convocazione e il giorno dell’assemblea, dovendosi considerare a tal fine (nel caso di duplice convocazione) non la data della seconda, ma quella della prima. La convocazione in questione non rispettava dette prescrizioni, pertanto, la domanda dell’attrice veniva accolta.

Il Condominio proponeva ricorso per Cassazione indicando come motivo dell’impugnazione la sola considerazione che i Giudici di seconde cure avevano omesso di considerare che la raccomandata era stata consegnata all’attrice alla data da lei indicata, ma che della stessa era stato rilasciato avviso di giacenza, essendo stato vano il tentativo di recapito.

La Corte di legittimità, traendo spunto da tale controversia in materia condominiale, ha ribadito un principio consolidato in materia di atti recettizi in forma scritta circa la presunzione di conoscenza (prevista dall’art. 1335 c.c.) da parte del destinatario dell’atto inviatogli per raccomandata a.r. non recapitata.

Infatti, la Suprema Corte accoglieva il ricorso ritenendo il motivo fondato con la motivazione che: 1. la presunzione statuita dall’art. 1335 c.c. per gli atti recettizi in forma scritta è data dalla prova da parte del dichiarante che la dichiarazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario; 2. tale momento, nel caso di invio per raccomandata non recapitata per assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla) si ha con il rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale e non con il momento della consegna del plico medesimo.

Tale principio, ormai, è consolidato in giurisprudenza.

Oggi la situazione è diversa rispetto a quella della controversia (l’anno della convocazione assembleare è il 2003). Infatti, con l’entrata in vigore della Legge n. 220/2012 che ha riformato la materia condominiale, l’art. 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie: 1. specifica quali debbano essere le modalità di convocazione dell’assemblea, tra cui vi è la raccomandata postale; 2. il termine dei cinque giorni deve essere rispettato nei confronti della prima convocazione, mentre precedentemente il riferimento era genericamente alla “data fissata per l’adunanza”; 3. l’omessa, tardiva o incompleta convocazione è oggi espressamente sanzionata con l’annullabilità della delibera (e non con la nullità) dallo stesso articolo anche se tale principio era stato già espresso dalla sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione nel 2005.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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