Sopraelevazione abusiva e lesione della visuale sul panorama: chi è competente?

Sulla domanda volta ad ottenere un adeguato ristoro economico avanzata dal proprietario di un immobile vicino, a seguito di un’opera edilizia illegittima, dovrà decidere il giudice ordinario.  Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezioni Unite Civili, ordinanza n. 25978, depositata il 16 dicembre 2016.

Il caso. I titolari di ristorante realizzavano una sopraelevazione ritenuta abusiva dal proprietario dell’immobile che si trovava a pochi metri dalla citata struttura commerciale. Il vicino, pertanto, adiva le vie legali lamentando, in buona sostanza, di aver perso buona parte della visuale che aveva sullo splendido panorama. Il contenzioso veniva aperto non solo con l’azienda ma anche col Comune: in discussione l’ipotesi di un risarcimento su cui doveva decidere, secondo gli attori, il giudice ordinario, e non quello amministrativo.

Secondo il proprietario del “prestigioso immobile” era palese la violazione edilizia compiuta dalla società, ma era altrettanto palese anche la superficialità del Comune che, a suo dire, “avrebbe omesso di ordinare ed eseguire la demolizione” della “sopraelevazione abusiva” realizzata sulla struttura che ospitava il ristorante. Da ciò, pertanto, la richiesta di “risarcimento” per il danno rappresentato dalla “perdita del panorama”, “coperto” adesso dall’abuso edilizio.

Veniva citato anche il Comune che, però, eccepiva che il caso in esame non era di competenza del giudice ordinario bensì di quello amministrativo.

La questione arrivava innanzi ai giudici di legittimità.

 

Secondo gli Ermellini, legittimamente la vicenda era affidata alle valutazioni del giudice ordinario. Infatti, “ciò che viene posto a fondamento della domanda risarcitoria non è la mancata adozione di provvedimenti amministrativi discrezionali, ma il comportamento materiale dell’amministrazione comunale, consistente nella mancata demolizione delle opere abusive” realizzate dalla società proprietaria del ristorante.

In sostanza, il Comune aveva “omesso di porre in essere un comportamento materiale – la demolizione – che sarebbe stato idoneo, di per sé, ad eliminare il danno” relativo alla “perdita di panorama”.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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