D. L’amministratore  è l’unico legittimato a prender visione dell’estratto conto condominiale?

R. Assolutamente no! Nei casi in cui il condominio sia intestatario di un conto corrente, va garantito ad ogni condomino che ne faccia preventiva richiesta l’accesso a copia degli estratti conto, con o senza l’intervento dell’amministratore condominiale.  Il  novellato art. 1129, comma 7, c.c.. recita: «per il tramite dell’amministratore, ciascun condomino può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.» Secondo il Collegio di Roma l’interpretazione corretta della dicitura “per il tramite dell’amministratore” non può essere interpretata come se dicesse “solo attraverso l’amministratore”. Perciò, permanendo in capo ai condomini il diritto di accesso, garantito anche dall’art. 119, comma 4, T.U.B., ne consegue che in capo a questi ultimi non è configurabile un obbligo di richiesta, ma, piuttosto, «di preventiva richiesta nei confronti dell’amministratore». Così si è espresso l’Arbitro Bancario Finanziario, collegio di Roma, con decisione n. 7960/2016 del 16 settembre.

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