D. L’interesse pubblico non basta, la diffusione dell’immagine della persona deve essere essenziale?

R. La semplice circostanza che venga divulgata l’immagine di un soggetto a cui è riferibile una vicenda che presenti un interesse a essere conosciuta dal pubblico non può ritenersi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la divulgazione. A tal fine è infatti necessario che tale diffusione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell’informazione offerta.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 15360/15; depositata il 22 luglio)

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