D. Testo universitario fotocopiato: si può togliere il pane di bocca all’autore?
R. No. L’art. 171-ter, comma 2, l. n. 633/1941 individua l’ambito di liceità della riproduzione per uso personale di volumi o fascicoli, con l’espresso limite quantitativo del 15% dell’intero scritto e la corresponsione di un compenso forfettario agli aventi diritto. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 44919/14; depositata il 29 ottobre.

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