D. Personale di volo: le nostre pensioni sono trasparenti?
R. Ai fini della liquidazione in somma capitale di una quota della pensione, il rinvio ai «coefficienti in uso presso l’INPS», disposto dall’art. 34 l. n. 859/1965, è da intendersi rivolto ai coefficienti di cui al r.d. n. 1403/1922 (tabella allegata), che concernono il calcolo delle pensioni degli iscritti alle pensioni facoltative e che consentono di risalire dalla quota di pensione alla capitalizzazione secondo i coefficienti della vita media, senza alcuna proiezione per il futuro. E’, quindi, da escludere che il rinvio ex art. 34 l. n. 859/1965 faccia riferimento ai coefficienti di capitalizzazione deliberati dall’INPS e richiamati, da ultimo, all’art. 2, comma 503, l. n. 244/2007. Questi, infatti, non hanno natura di norma interpretativa, né tantomeno efficacia retroattiva.

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