D. Organismi di mediazione a rischio chiusura per effetto della sentenza del TAR Lazio sulle spese di avvio?

R. Si. Il TAR Lazio, con la sentenza del 23 gennaio 2015 n. 1351, segna una nuova pagina nel lungo e complesso contenzioso avviato a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento della mediazione obbligatoria. Niente 40 euro perché illegittimi. Orbene, per il TAR Lazio la disposizione dell’art. 16, comma 2, è illegittima poiché «in contrasto con la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione, previsto dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo».
Peraltro, per il TAR Lazio è illegittimo anche il comma 9 dello stesso art. 16 laddove prevede che «Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà» sempre perché si pone in contrasto con la gratuità del primo incontro.
(TAR Lazio, sez. I, sentenza n. 1351/15; depositata il 23 gennaio)

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