D. Se la registrazione del contratto è tardiva per iniziativa del conduttore, è legittima la determinazione dell’indennizzo forfettario?

R. La disciplina delle locazioni di immobili ad uso abitativo introdotta dall’art. 1, comma 59, l. n. 208/2015 non replica alcuna forma di sanatoria ex lege dei contratti di locazione affetti da nullità per omessa registrazione, ma prevede, piuttosto, una predeterminazione forfettaria del danno patito dal locatore e/o della misura dell’indennizzo dovuto dal conduttore in ragione dell’occupazione illegittima del bene locato, stante la nullità del contratto e, dunque, l’assenza di suoi effetti ab origine. (Corte Costituzionale, sentenza n. 87/17; depositata il 13 aprile)

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