D. Trasferimento: la mancata impugnazione non è sanata dall’impugnazione del licenziamento?

R. Il termine per l’impugnazione del trasferimento disposto dall’art. 2103 c.c., decorre dalla data di ricezione del trasferimento ance nel caso in cui, per effetto della mancata ottemperanza, segua un distinto atto di licenziamento, autonomamente impugnabile. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16757, depositata il 12 agosto 2015.

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