D. La malattia di mente che rileva ai fini della esclusione o riduzione della imputabilità è soltanto quella medico-legale, con esclusione, quindi, dei disturbi della personalità?

R. Si. Essi possono influire sulla capacità di intendere e volere soltanto quando costituiscono l’antecedente causale della condotta criminosa: deve quindi trattarsi di disturbi di tale consistenza da impedire al soggetto che ne è affetto di gestire le proprie azioni.
(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 34466/15; depositata il 6 agosto)

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