Controversia intentata da un singolo condomino: chi paga il compenso dell’Avvocato del Condominio?

È da considerare nulla per impossibilità dell’oggetto la deliberazione dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il Condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso Condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati nello stesso processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino. In tale ipotesi, non trova, perciò, applicazione l’art. 1132 c.c. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 1629/2018, depositata il 23 gennaio.

Il caso. L’adito Tribunale  rigettava la domanda proposta da due condomini che, impugnata la deliberazione assembleare di approvazione del consuntivo, deducevano che non fossero da loro dovute le spese per la gestione scale, pulizie, forza motrice e luce, manutenzione ordinaria, nonché quelle per i compensi di professionisti e tecnici di parte del Condominio in un giudizio di accertamento tecnico preventivo promosso dagli stessi attori.

I soccombenti impugnavano la sentenza innanzi alla Corte d’Appello territoriale che, respinte le altre censure, accoglieva soltanto quella relativa alle spese per il legale ed il consulente tecnico di parte.

Avverso tale sentenza, il Condominio proponeva ricorso per cassazione dolendosi sostanzialmente per la falsa applicazione dell’art. 1132 c.c. riguardante il dissenso dei condomini rispetto alle liti. I giudici di legittimità ritenevano infondato il ricorso dal momento che la Corte d’Appello territoriale aveva fatto corretta applicazione dell’orientamento secondo cui era nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale che, all’esito di un giudizio che avesse visto contrapposti il Condominio ed un singolo condomino, disponesse anche a carico di quest’ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso Condominio per il compenso del difensore nominato nel processo de quo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c. Questo orientamento spiegava come nell’ipotesi di controversia tra Condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale venivano a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, fosse stato rappresentato dall’amministratore (Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801). Era, quindi, da considerare nulla per impossibilità dell’oggetto la deliberazione dell’assemblea che ripartiva pro quota ed anche a carico del singolo condominio “controparte” le spese per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal Condominio.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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