D. Il giudice adito è incompetente? No al rigetto della domanda e sì alla transalatio iudicii?

R. In materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, anche dopo le modifiche apportate dal d.l. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, la competenza del giudice adito costituisce presupposto processuale e non già requisito di ammissibilità della domanda. Pertanto la corte d’appello, adita con l’opposizione ex art. 5 ter della stessa legge, ove ritenga di non essere investita della competenza a provvedere non può rigettare la domanda, ma deve declinare la competenza e, indicato il diverso giudice competente, deve fissare il termine per la riassunzione del procedimento innanzi a lui, in applicazione dell’art. 50 c.p.c..
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza n. 17549/15; depositata il 3 settembre)

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