D. Il pagamento dei contributi eseguito dall’appaltatore fittizio “salva” il committente datore di lavoro?

R. Nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre commi dell’art. 1 l. n. 1369/1960, la nullità per illiceità dell’oggetto e della causa del contratto fra committente e appaltatore o intermediario e la previsione dell’ultimo comma dello stesso articolo, secondo cui i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni, comportano che solo sull’appaltante (o interponente), e non anche sull’appaltatore (o interposto), gravino gli obblighi in materia di assicurazioni sociali nati dal rapporto di lavoro. Rimanendo altresì salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180, comma 1, c.c., nonché dallo stesso datore di lavoro fittizio.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 17516/15; depositata il 3 settembre)

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