Alle spese legali dovute non concorre il condomino-difensore del proprio Condominio

Qualora un condomino abbia svolto delle attività professionali in qualità di difensore del proprio Condominio, non concorre alla ripartizione delle spese legali. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile-2,  ordinanza n. 4259/2018, depositata il 21 febbraio.

Il caso. Un condomino,  impugnava la deliberazione assembleare con la quale si erano ripartite in parti uguali (Euro 14,00 per ogni condomino), e non secondo millesimi, le spese dovute dal Condominio per effetto della soccombenza maturata con riguardo ad un decreto ingiuntivo del Giudice di Pace competente, pronunciato su domanda del medesimo condomino-avvocato per l’attività di difensore svolta in favore del Condominio. Il Giudice di Pace aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione di delibera giacché proposta con ricorso e non con citazione.

Il condomino-avvocato proponeva appello innanzi al Tribunale competente che, invece, riteneva legittima la ripartizione in quote paritarie delle spese di soccombenza derivanti dal citato decreto ingiuntivo non opposto dal Condominio, non esistendo tabelle millesimali e non essendo applicabile l’art. 1132 c.c. proprio perché quest’ultimo non aveva deliberato di resistere alla pretesa monitoria.

Avverso la sentenza del Tribunale, il condomino-avvocato proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi (violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.). Il primo motivo di ricorso del condomino-avvocato  veniva ritenuto infondato e superando la questione sulla improcedibilità «sollevata erroneamente» dal Giudice di Pace in considerazione dell’esame nel merito delle pretese dell’appellante effettuato dal Tribunale, accoglieva il secondo motivo di doglianza, sottolineando che la ripartizione tra i condomini degli oneri derivanti della condanna del Condominio andava comunque fatta alla stregua dei criteri dettati dall’art. 1123 c.c., salvo diversa convenzione, non avendo rilievo «la mera mancanza formale delle tabelle millesimali (come considerato dal Tribunale), spettando semmai al Giudice di stabilire l’entità del contributo dovuto dal singolo condomino conformemente ai criteri di ripartizione derivanti dai valori delle singole quote di proprietà. Dunque, la deliberazione adottata a maggioranza di ripartizione in parti uguali delle spese derivanti dalla condanna del Condominio, in deroga all’art. 1123 c.c., andava peraltro “certamente ritenuta nulla”. Veniva ugualmente ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso. La Suprema Corte affermava, sulla base di un consolidato orientamento, di aver già sancito l’invalidità della deliberazione assembleare che «all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il Condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo, “pro quota”, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso Condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c.».

Per tali motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettava il primo motivo, cassava la sentenza impugnata e rinviava al Tribunale competente, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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