D. Gli spostamenti da casa al cliente e viceversa rientrano nell’orario di lavoro?

R. Si! L’art. 2, punto 1, Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale (c.d. lavoratori itineranti), costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che essi impiegano per i trasferimenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro.
(Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2015, causa C-266/14)

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