R. La causa di non punibilità di cui all’art. 3847, comma 1, c.p. è applicabile anche laddove lo stato di pericolo per la libertà o l’onore sia stato cagionato volontariamente dall’agente.
(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 34543/19; depositata il 29 luglio)
A
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CIl pignoramento di alcune quote di proprietà dell’immobile determina l’automatica cessazione di efficacia del contratto di locazione, in situazione di libera disponibilità del termine di scadenza contrattuale, laddove manchi l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione prevista dall’art. 560, comma 2, c.p.c.. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 19522/2019, depositata il 19 luglio.
Il caso. Il fatto de quo risale al 31.5.2015, data di scadenza
naturale di un contratto di locazione di un immobile appartenente a tre
comproprietari ed il 50% delle quote, prima della citata data, era stato
sottoposto a pignoramento. Conseguentemente, nei termini di legge, il titolare
del residuo 50% delle quote aveva manifestato al conduttore la propria volontà
di non rinnovare il rapporto alla seconda scadenza. Successivamente, lo stesso
aveva agito in giudizio per far rilevare l’intervenuta, automatica, cessazione
del contratto, non essendo intervenuta l’autorizzazione del giudice
dell’esecuzione per la rinnovazione della locazione, ex art. 560 c.p.c..
Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda.
Avverso tale sentenza, il conduttore interponeva appello. La Corte
d’Appello territoriale riformava l’appellata sentenza e in merito al rilievo
del documentato dissenso dei comunisti titolari delle quote pignorate aveva
ritenuto carente di legittimazione attiva il terzo locatore, in assenza
dell’autorizzazione del giudice, prevista dall’art. 1105 c.c., per il caso di
dissenso tra i comunisti, in ordine alla gestione della cosa comune.
Avverso tale sentenza, il locatore proponeva ricorso per cassazione con tre
motivi di doglianza: 1. omesso esame e vizio di motivazione in ordine
all’inammissibilità dell’appello, per difetto dei requisiti di forma e
contenuto; 2. omesso esame di un fatto decisivo controverso, costituito
dall’applicazione ed interpretazione degli artt. 560 e 632 c.p.c., nonché per
omesso esame del tema della mancata autorizzazione del giudice dell’esecuzione
alla rinnovazione della locazione; 3. violazione
dell’art. 1105 c.c., per mancata correlazione con l’art. 560 c.p.c. ed omessa
applicazione dell’art. 1105 c.c. Il Supremo Collegio, riteneva inammissibile il
primo motivo poiché l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integrava
una violazione dell’art 112 c.p.c. da far valere esclusivamente ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., mentre, esaminati congiuntamente gli altri
due motivi di doglianza, li accoglieva. I Giudici di legittimità, preliminarmente consideravano come, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa
Corte, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, “la
rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza, per il mancato
esercizio, da parte del locatore, della facoltà di diniego di rinnovazione, ai
sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 28 e 29, costituisce un effetto
automatico derivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione di
volontà negoziale, con la conseguenza che, in caso di pignoramento
dell’immobile, tale rinnovazione non necessita dell’autorizzazione del giudice
dell’esecuzione, prevista dell’art. 560 c.p.c., comma 2 (Sez. U, Sentenza n.
11830 del 16/05/2013)”. In coerenza a tale premessa, avevano quindi ritenuto
(sempre in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo)
che la rinnovazione tacita del contratto alla seconda scadenza contrattuale, a
seguito del mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di disdetta
(non motivata) del rapporto ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 28,
comma 1, costituiva una libera manifestazione di volontà negoziale, con la
conseguenza che, in caso di pignoramento dell’immobile locato eseguito in data
antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della menzionata facoltà da
parte del locatore, la rinnovazione della locazione necessita dell’autorizzazione
del giudice dell’esecuzione prevista dall’art. 560 c.p.c., comma 2 (Sez. 3,
Sentenza n. 11168 del 29/05/2015)”. In forza di tali premesse, era agevole
concludere che, nel caso di specie, in corrispondenza del terzo rinnovo della
locazione, ovvero, in
situazione di libera disponibilità del termine di scadenza contrattuale,
sopravvenuto il pignoramento di alcune quote di comproprietà, il mancato
intervento di alcuna autorizzazione del giudice dell’esecuzione, doveva
ritenersi tale da aver determinato l’automatica cessazione di efficacia del
contratto, poiché la comune volontà dei comproprietari locatori si sarebbe
dovuta necessariamente formare previa autorizzazione del giudice
dell’esecuzione. La Suprema Corte, infine,
affermava che “allo stesso modo, nessun rilievo può essere attribuito (al
prospettato fine di far rivivere, a seguito dell’intercorsa estinzione della
procedura esecutiva, il contratto di locazione nelle more definitivamente
cessato) alla previsione dell’art. 632 c.p.c. (che sancisce l’inefficacia degli
atti compiuti, là dove l’estinzione del processo esecutivo si verifichi prima
dell’aggiudicazione o dell’assegnazione dei beni staggiti), non essendo stato
nella specie propriamente compiuto alcun atto della procedura in ipotesi
destinato a determinare la cessazione dell’efficacia del contratto di locazione
(e di cui predicare l’eventuale inefficacia ai sensi dell’art. 632 c.p.c.) e
dovendo in ogni caso ritenersi (in forza di un elementare principio di certezza
delle situazioni giuridiche sostanziali) che l’estinzione del procedimento esecutivo
non valga a comportare l’inefficacia degli atti ritualmente posti in essere nel
corso del processo esecutivo, là dove dal relativo compimento sia eventualmente
derivata la legittima attribuzione di diritti in favore di terzi”.
Per tali
motivi la Corte di Cassazione accoglieva il secondo e il terzo motivo;
dichiarava inammissibile il primo; cassava la sentenza impugnata in relazione
ai motivi accolti e rinviava alla Corte d’appello territoriale, in diversa
composizione, cui era altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle
spese del presente giudizio di legittimità.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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R. L’episodio si è verificato su un autobus della Capitale. La donna che ha messo a segno il colpo è stata prontamente fermata ed è finita sotto processo per furto. Inevitabile la condanna, alla luce del quadro probatorio. Riconosciuta anche l’aggravante della destrezza.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 34825/19; depositata il 30 luglio)
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R. In tema di delitto di omesso versamento dell’IVA, previsto e punito dall’art. 10-ter, d.lgs. n. 74/2000, l’emissione della fattura, anche se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta, sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura, né lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell’elemento soggettivo.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 35193/19; depositata il 1° agosto)
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R. La sussistenza di un sistema di videosorveglianza in grado di registrare il delitto di danneggiamento di un’autovettura parcheggiata su una strada pubblica non esclude l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, così come il fatto che l’auto sia parcheggiata di fronte all’abitazione del proprietario.
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 35400/19; depositata il 1° agosto)
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VIn tema di procedimento disciplinare e comunicazione degli addebiti, nonché del conclusivo licenziamento, laddove le lettere raccomandate non vengano consegnate al lavoratore per assenza sua e delle altre persone abilitate a riceverle presso il domicilio dichiarato al datore di lavoro, la comunicazione si presume conosciuta alla data in cui viene rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 20519/2019, depositata il 30 luglio.
Il caso. La Corte d’Appello territoriale confermava la decisione del
Tribunale competente che aveva rigettato il ricorso di un lavoratore che aveva
chiesto si accertasse l’illegittimità del licenziamento intimatogli dal datore
di lavoro per prolungate assenze ingiustificate. Secondo i Giudici di seconde
cure, gli atti del procedimento disciplinare e la conclusiva lettera di
licenziamento erano stati inviati agli indirizzi via via dichiarati dal
lavoratore all’azienda e dunque, pertanto, in applicazione dell’art. 1335 c.c.,
dovevano ritenersi conosciuti o comunque conoscibili da parte del lavoratore
tenuto conto anche del fatto che la società datrice aveva inviato tutte le
comunicazioni ad entrambi gli indirizzi conosciuti. Inoltre, ravvisavano nella
condotta tenuta dal lavoratore un comportamento negligente e pregiudizievole
della regolare organizzazione dell’attività produttiva dell’azienda.
Avverso tale
sentenza, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione. Secondo i Giudici di
legittimità, andava ribadito che “ai sensi dell’art. 1335 c.c., ogni
dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel
momento in cui perviene all’indirizzo di questa. Si tratta di presunzione che
opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione in detto
luogo, sicché ne consegue che, ove l’invio avvenga con lettera raccomandata a
mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l’assenza sua e
delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data
in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l’avviso di giacenza del plico
presso l’ufficio postale (cfr. Cass. 28/09/2018 n. 23589) con la conseguenza
che incombe al destinatario l’onere di superare la presunzione di conoscenza
provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell’impossibilità di avere
conoscenza della dichiarazione medesima, fornendo la dimostrazione di un evento
eccezionale ed estraneo alla sua volontà quale la forzata lontananza in luogo
non conosciuto o non raggiungibile. Tale impossibilità non è configurabile
nell’ipotesi in cui il collegamento del soggetto con il luogo di destinazione
della dichiarazione non rimanga interrotto in modo assoluto (cfr. Cass.
28/01/1985 n. 450, 02/2/1982 n. 6559). Tale presunzione non opera nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell’allontanamento del lavoratore
dal domicilio e dunque dell’impedimento dello stesso a prendere conoscenza
della contestazione inviata (cfr. Cass. 27/02/2015 n. 3984)”. Nel caso de quo,
i Giudici di prime e seconde cure, avevano accertato che il lavoratore che ne
era onerato non aveva provveduto a comunicare alla società il cambio di
residenza secondo la procedura contrattualmente prevista. Altresì, il giudice
di appello aveva verificato che le certificazioni telematiche temporalmente
contestuali all’invio della contestazione di addebito recavano quale
“residenza e domicilio abituale” del lavoratore proprio l’indirizzo a
cui la contestazione era stata inviata. In tale situazione di fatto non poteva
essere addebitata al datore di lavoro, che peraltro nel caso di specie si era
fatto carico di comunicare gli atti del procedimento a tutti gli indirizzi a lui
conosciuti, una condotta che violasse i canoni di correttezza e buona fede che
dovevano assistere l’esecuzione del rapporto e la presunzione di conoscenza
stabilita dall’art. 1335 c.c., operava per il solo fatto oggettivo dell’arrivo
della dichiarazione all’indirizzo del destinatario, dovendosi per tale
intendere il luogo più idoneo per la ricezione e cioè il luogo che, in base ad
un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio) o di normale
frequenza (luogo di esplicazione di un’attività lavorativa) o per preventiva
comunicazione o pattuizione dell’interessato, risulti in concreto nella sfera
di dominio o controllo del destinatario. Pertanto, veniva escluso ogni dubbio
sulla regolarità del procedimento che aveva portato al licenziamento.
Per tali
motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
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