D. L’autoveicolo che viene utilizzato per l’esercizio dell’attività d’impresa o per la libera professione può essere sottoposto a fermo amministrativo dagli agenti di riscossione?

R. Se il contribuente, in sede di preavviso fermo auto, dimostra che il bene è l’unico di sua proprietà e viene utilizzato ai fini dell’esercizio dell’attività lavorativa (attraverso una autocertificazione e ad es. l’inserimento del bene nel registro beni ammortizzabili) l’agente di riscossione non può sottoporre a fermo amministrativo il bene e lo stesso risulta illegittimo.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro è stata fra le prime ad esprimere accogliendo il ricorso e così motivando: “…Fondato e assorbente è il primo motivo del ricorso col quale il ricorrente invoca la violazione dell’art. 86, comma 2, del DPR n. 602/73, così come novellato dall’art. 52, comma 1, lettera m-bis, del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013, recita “… la procedura di iscrizione del fermo dei beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’ attività di impresa o della professione …” Dal su citato articolo, si rileva, in modo inequivocabile, che il fermo amministrativo non può essere eseguito su beni strumentali all’attività di impresa o professione. E come provato e documentato l’odierno ricorrente, utilizza l’autovettura , oggetto del fermo, per lo svolgimento della sua attività, tanto è documentato dallo stralcio del registro dei beni ammortizzabili, in cui viene esplicitamente indicata tale vettura.
Pertanto, con motivo assorbente, l’auto, come nel caso di specie, inserita nell’elenco dei beni ammortizzabili, non può essere sottoposta al fermo, misura cautelare propedeutica alla successiva espropriazione. Quindi, il provvedimento di fermo impugnato va annullato e cancellato.”

(Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro: la sentenza è stata pubblicata in data 17.10.2023).

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