Sinistro stradale e copertura assicurativa del terzo trasportato

Sinistro stradale e copertura assicurativa del terzo trasportato

Sinistro stradale: l’assicurazione copre il terzo trasportato?

In tema di rimborso del danno subito dal terzo trasportato, egli deve essere risarcito dalla compagnia assicuratrice del veicolo, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti delle vetture coinvolte nel sinistro. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza  n. 4147/2019, depositata il 13 febbraio.

Il caso. A seguito di un sinistro stradale, in cui si erano scontrate due autovetture, decedevano il conducente di un veicolo e un passeggero, mentre gli altri riportavano lesioni. La compagnia assicuratrice di uno dei due veicoli coinvolti conveniva in giudizio, ai sensi dell’art. 140 cod. ass., i presumibili danneggiati, chiedendo che fossero accertate le percentuali di responsabilità dei due conducenti e fosse liquidato il danno a tutti i danneggiati entro il massimale. I familiari del conducente deceduto proponevano domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice. Anche i familiari dell’altro trasportato deceduto e i passeggeri rimasti coinvolti nell’incidente (che erano nell’altra autovettura) convenivano in giudizio la loro compagnia assicurativa.

Quest’ultima, condannata in primo grado al risarcimento dei danni per i trasportati sopravvissuti e i congiunti del trasportato deceduto perché ritenuto responsabile all’80% il proprio assicurato e in appello perché ritenuto lo stesso  responsabile al 100%, proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Con il principale motivo di ricorso chiedeva alla Suprema Corte se il trasportato doveva essere considerato come consumatore, in quanto beneficiario della polizza, nell’ipotesi in cui agiva ex art. 141 codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/2005) nei confronti dell’assicuratore del vettore, e ciò “a prescindere dalle responsabilità del sinistro”. Al riguardo l’art. 122, comma 2, cod. ass. prevedeva che l’assicurazione obbligatoria doveva comprendere anche la copertura del danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e tale copertura era confermata quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto tra trasportato e proprietario o conducente del veicolo. Altresì, ai sensi dell’art. 141 codice delle assicurazioni private, il terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, poteva agire direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo, fornendo così a quest’ultimo un ulteriore strumento di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento nei confronti dell’impresa stessa, “risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. L’intento era quello di privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su un veicolo per motivi che esulavano dal caso fortuito, la possibilità per questi di poter esercitare l’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore. Il Supremo Collegio affermava il principio di diritto secondo cui l’art. 141 cod. ass. conseguentemente al riferimento al caso fortuito come limite all’obbligo risarcitorio della compagnia assicuratrice del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, “richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condotta risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l’an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l’assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l’assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro”. Infatti, l’art. 141, comma 1, disponeva che “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. La totale assenza di responsabilità del vettore doveva essere dimostrata dalla sua compagnia assicuratrice che doveva provare che il caso fortuito era stata l’unica causa del sinistro, salvo i casi in cui l’assicuratore dell’altro veicolo coinvolto non lo esonerasse dichiarando l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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Contestazione dei consumi telefonici

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D. Contestazione dei consumi telefonici: cosa fare se la società deposita i tabulati e cosa se non li deposita?

R. A fronte di una presunzione di corretta contabilizzazione dei costi, in caso di contestazione, spetta al consumatore provare, anche per presunzione, la presenza di elementi anomali idonei ad inficiare e annullare la garanzia di corretta contabilizzazione. In caso di mancato deposito dei tabulati da parte del gestore telefonico, spetta al consumatore chiedere l’ordine di esibizione della documentazione ex art. 210 c.p.c..  (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 4323/19; depositata il 14 febbraio)

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Notifica a mezzo pec

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D. Notifica a mezzo PEC: è irrilevante il formato se la comunicazione raggiunge il suo scopo?

R. L’irritualità della notificazione a mezzo PEC non ne comporta la nullità laddove la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto determinando così il raggiungimento dello scopo legale. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 4505/19; depositata il 14 febbraio)

 

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Risarcimento del danno

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D. Dopo la condanna penale, al successivo giudice civile spetta solo la quantificazione del danno e l’accertamento del nesso di causalità?

R. Riformata la sentenza della Corte d’Appello che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto la domanda di risarcimento per i danni alla persona subiti a seguito di un’aggressione verbale, già oggetto di condanna in sede penale.  (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 4151/19; depositata il 13 febbraio)

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Processo Civile Telematico

D. Marca temporale: data ed ora del documento informatico sono opponibili ai terzi?

R. La marca temporale è un servizio volto ad associare data ed ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo di attribuirgli – ove apposta in conformità delle regole tecniche – una validazione temporale che sia opponibile ai terzi.   (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 4251/19; depositata il 13 febbraio)

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Spese processuali

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D. Vittoria parziale in giudizio: il giudice può compensare le spese?

R. L’art. 16 Regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, ove una parte risulti solo parzialmente vittoriosa, il giudice nazionale possa disporre la compensazione delle spese processuali o possa ripartire tali spese tra le parti.  (Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza n. C-554/17; depositata il 14 febbraio)

 

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