D. L’età del minore adottato  rileva ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità?

R. No, non rileva. Prevedere l’erogazione dell’indennità di maternità soltanto qualora il minore non abbia compiuto sei anni, nei soli casi di madre lavoratrice libera professionista che abbia adottato un bambino di nazionalità italiana, costituisce una violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della maternità e dell’infanzia. Lo ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza n. 205/2015 depositata il 22 ottobre. A chiosa di quanto sopra, la Consulta ha ribadito come la posizione della madre e del figlio adottato, di nazionalità italiana, non possa considerarsi meno meritevole di tutela per il solo fatto che il bambino ha superato i sei anni di età al momento di ingresso nel nucleo familiare, essendo il momento dell’inserimento sempre ed ugualmente delicato.
Il giudice delle leggi ha, peraltro, precisato come l’art.20 del d.lgs. 80/2015 (misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) – normativa che non dispiega effetti nel caso di specie – affranchi definitivamente l’erogazione dell’indennità dal requisito dell’età del bambino, ottemperando alle esigenze di tutela di cui sopra.

 

 

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