D. In caso di incidente per guida alterata si resta a piedi per più di 3 anni?

R. La revoca triennale della patente per chi provoca un sinistro gravemente alterato dall’alcol o dalla droga decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza o del decreto penale di condanna. E non dalla data di accertamento del reato. Lo ha ribadito il Ministero dei Trasporti con la circolare n. 938 del 18 gennaio 2016. Con la riforma del codice della strada introdotta dalla legge n. 120/2010 è stato inserito un nuovo comma 3-ter all’art. 219, il quale specifica che quando la revoca della patente è disposta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 3 anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

 

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