D. L’Ufficio Centrale Italiano deve coprire anche i danni alle cose non solo alle persone?

R. Il richiamo contenuto nell’art. 6 l. n. 990/1969 (ora codice delle Assicurazioni d.lgs. n. 209/2005) alla sussistenza dell’obbligo assicurativo dell’U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano) «nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge» deve pertanto porsi in correlazione con il primo comma dell’art. 1 l. n. 990/1969 e, quindi, con l’obbligo di «assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 c.c.». La menzionata disposizione codicistica prevede espressamente, al primo comma, che il risarcimento concerne il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli sia a persone, sia a cose. Consegue che la copertura assicurativa dell’U.C.I per i veicoli immatricolati all’estero, al pari della generale garanzia relativa alla circolazione dei veicoli immatricolati in Italia, concerne anche i danni causati alle cose trasportate.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 4669/16; depositata il 10 marzo)
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