D. Vizi della cosa locata: è consentita la riduzione arbitraria del canone?

R. In tema di locazione di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo, la cosiddetta autoriduzione del canone – e cioè, il pagamento di questo in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita – costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che provoca il venir meno dell’equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell’ipotesi in cui detta riduzione sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell’art. 1578, comma 1, c.c. ai fini di ripristinare l’equilibrio del contratto, turbato dall’inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 7636/16; depositata il 18 aprile)

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