D. Il giudice di seconde cure ribalta la sentenza di assoluzione: necessaria la motivazione c.d. rafforzata?

R. Nell’ipotesi di assoluzione in primo grado e condanna in secondo grado, ai giudici dell’appello è imposto un obbligo di motivazione c.d. rafforzata per giustificare il differente apprezzamento come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla base di elementi di prova diversi o diversamente valutati a confutazione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie del primo grado di giudizio. D’altronde, gli imputati assolti in primo grado, che ovviamente non hanno presentato appello, non hanno più la possibilità di confutare il nuovo giudizio nel merito, se non nei limiti del vizio motivazionale di cui all’art. 606, comma1, lett. e) c.p.p..(cfr. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n.19175/16; depositata il 9 maggio).

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