Unioni civili e dichiarazione non finanziaria al centro del Consiglio dei Ministri

Si è svolto nella serata di martedì 4 ottobre 2016 il Consiglio dei Ministri n. 134, tra i temi trattati rivestono importanza pregnante l’attuazione dell’art. 1, comma 28, lett. a), b) e c), l. 20 maggio 2016, n. 76 sulle unioni civili e l’attuazione della direttiva europea sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di imprese e gruppi di grandi dimensioni.

Si è svolto nella serata di martedì 4 ottobre 2016 il Consiglio dei Ministri n. 134, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi.

Su proposta del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare 3 decreti legislativi di attuazione dell’art. 1, comma 28, lett. a), b) e c), l. 20 maggio 2016, n. 76 sulle unioni civili, che delega il Governo ad adottare diverse disposizioni in materia di stato civile, diritto internazionale privato e diritto penale.

Innanzitutto, per ciò che concerne lo stato civile, richiede di adottare disposizioni per l’adeguamento delle norme in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, oltre che disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti e decreti. Infatti, i decreti prevedono che il partner dell’unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome d’origine. E, rispetto al decreto ponte, con tali norme non è necessario produrre alcuna modifica anagrafica.

In secondo luogo, si delega il Governo ad adottare disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Queste norme infatti evitano le possibili elusioni della disciplina italiana quando non esistono profili oggettivi di transnazionalità, come, ad esempio, quando si tratta di unioni civili contratte all’estero da cittadini italiani che abitualmente vivono in Italia. Anche in questo caso l’unione civile è regolata dalla legge italiana.

Infine, il Governo è delegato ad adottare disposizioni di coordinamento in materia penale, con modifiche al codice penale per consentire, anche in quest’ambito, l’equiparazione del partner dell’unione civile al coniuge. Si consente dunque che possa operare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando le inadempienze siano del partner dell’unione civile nei confronti dell’altro; che possa applicarsi al reato di omicidio l’aggravante dell’essere la vittima coniuge dell’autore, anche nel caso in cui i due soggetti siano legati da unione civile.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo, in attuazione della direttiva 2014/95/UE (recante modifica della direttiva 2013/34/UE), sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di imprese e gruppi di grandi dimensioni.
Attraverso tale provvedimento viene introdotto l’obbligo, in capo ad imprese e gruppi di grandi dimensioni, di presentare la dichiarazione non finanziaria, su informazioni ambientali e sociali dei dipendenti, sul rispetto dei diritti umani e sulla lotta alla corruzione, col fine di realizzare sempre più concretamente una transizione verso un’economia globale sostenibile.

Destinatari di tale obbligo sono: le società quotate, le banche e le compagnie assicurative che, nell’ultimo esercizio, abbiano avuto in media più di 500 dipendenti e che, dai risultati dall’ultimo bilancio approvato, abbiano superato i parametri fissati dalla direttiva europea. Il decreto fornisce le adeguate istruzioni su modalità di predisposizione della dichiarazione, sui controlli delle informazioni inserite, e sulle eventuali responsabilità.
Una volta redatta, la dichiarazione dovrà essere pubblicata nel Registro delle imprese – congiuntamente alle relazioni sulla gestione e contestualmente alla data di pubblicazione del bilancio cui fa riferimento- e sul sito internet della società.

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