Condominio: tollerabilità dei rumori e limiti normativi

Le immissioni acustiche che superano la soglia di tollerabilità prevista dalla normativa speciale a tutela degli interessi collettivi, con pregiudizio per la quiete pubblica, a maggior ragione devono essere considerate intollerabili ex art. 844 c.c. con riferimento alla posizione del vicino, più esposto alla loro portata lesiva proprio per la posizione di vicinanza rispetto alla fonte. Ciò è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile-2,  ordinanza n. 1069/2017, depositata il 18 gennaio.

Il caso. Una condomina lamentava, innanzi al Giudice di Pace competente, che le immissioni acustiche provenienti dall’appartamento sovrastante superavano i limiti della normale tollerabilità. Il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta dall’attrice ex art. 844 c.c.

La donna impugnava tale sentenza innanzi al Tribunale competente che rigettava la sua domanda sostenendo che le immissioni acustiche provenienti dall’appartamento sovrastante non superassero i limiti della normale tollerabilità.

Avverso tale sentenza, la donna proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 844 c.c. in quanto il giudice di seconde cure aveva omesso di considerare le condizioni dei luoghi (i rumori provenivano dalla camera da letto dell’appartamento sovrastante) e la particolare tipologia dei rumori che erano stati testualmente descritti dalla ricorrente come ”sporchi e ripetitivi” e, pertanto,  irritanti e sconvenienti tanto da compromettere la tranquilla vivibilità di un immobile. Altresì, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che anche solo un minimo superamento dei limiti legali di tollerabilità dei rumori, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 01 marzo 1991, non integrasse un illecito civile.

Contrariamente ai giudici di merito, gli Ermellini sottolineavano che in tema di immissioni rumorose sussistono due livelli di tutela: da una parte il regime amministrativo di cui alla L. n. 447/1995 e al citato D.P.C.M., e dall’altra quello civilistico che regola i rapporti tra privati ai sensi degli artt. 844 e 2043 c.c..

La giurisprudenza ha già più volte affermato il principio secondo cui  “il superamento dei livelli massimi di tollerabilità determinati da leggi e regolamenti integrano senz’altro gli estremi di un illecito anche se l’eventuale non superamento non può considerarsi senz’altro lecito” in quanto la valutazione della loro tollerabilità deve essere effettuata alla stregua dei principi stabiliti dall’art. 844 c.c.. Pertanto, se le emissioni acustiche superavano la soglia di tollerabilità prevista dalla normativa speciale a tutela degli interessi collettivi, con pregiudizio per la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse dovevano considerarsi intollerabili ex art. 844 c.c. con riferimento alla posizione del vicino, più esposto alla loro portata lesiva proprio per la posizione di vicinanza rispetto alla fonte.

Nel caso in esame, il Tribunale non si era attenuto a tale principio dal momento che, pur avendo accertato che i rumori superavano i limiti di tollerabilità previsti normativamente, aveva poi ritenuto che «quell’inquinamento acustico fosse “modestissimo” e non superasse la normale tollerabilità».
Per questi motivi, la Corte accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava nuovamente la questione al Tribunale.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

 

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