D. La collettività ha diritto di godere dell’ambiente fluviale: vietato impedire il passaggio sull’argine del fiume?

R. L’utilizzo da parte della collettività dei cittadini del camminamento posto sull’argine del fiume rende palese la sussistenza di una situazione di fatto corrispondente all’esercizio di una servitù di uso pubblico. Il proprietario dell’area su cui insiste la servitù non può inibire il passaggio pedonale mediante recinzione o delimitazione con paletti e catene. (Tribunale di Ravenna, sez. Civile, ordinanza 6 febbraio)

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