VIl condomino opponente non può far valere questioni relative alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione delle spese, ma solo questioni attinenti all’efficacia di quest’ultima. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 11482/2019, depositata il 30 aprile.
Il caso. Un Condominio otteneva dal Giudice di Pace competente un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di una condomina per spese condominiali giusto riparto approvato nell’assemblea condominiale. L’opposizione della condomina veniva respinta dal Giudice di primo grado.
Avverso tale sentenza la condomina soccombente interponeva appello. L’adito Tribunale accoglieva parzialmente l’appello, revocava il decreto e riduceva l’importo originario di Euro 2.465,47 ad Euro 2.143,39.
Avverso tale sentenza la condomina
soccombente proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Col
primo motivo, la ricorrente denunziava la violazione dell’art. 1136 c.c., e
art. 69 disp. att. c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3) per erronea applicazione del
principio dell’apparenza del diritto in materia condominiale con particolare
riferimento all’erronea convocazione del soggetto diverso dall’effettivo
condomino. Col secondo motivo denunziava la violazione dell’art. 2697 c.c. non
avendo il creditore opposto, attore in senso sostanziale, dato prova del
credito monitoriamente azionato. Col terzo motivo lamentava la violazione dell’art. 115 c.p.c.,
per erronea valutazione delle prove documentali. Col quarto ed ultimo motivo la
ricorrente deduceva la violazione dell’art. 91 c.p.c. censurando la pronuncia
sulle spese.
Per costante giurisprudenza della Corte di legittimità, “nel procedimento di
opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi
condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed
efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via
incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice
davanti al quale dette delibere sono state impugnate. In altri termini, il
condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della
delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, ma solo
questioni riguardanti l’efficacia di quest’ultima. La delibera costituisce,
infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non soltanto
la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a
pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena, il cui ambito è,
dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della
deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del
relativo onere. (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629 cit.; Cass. Sez. 2,
23/02/2017, n. 4672 cit.). Il giudice deve quindi accogliere l’opposizione solo
qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne
stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137 c.c.,
comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito
nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la
deliberazione”. Ebbene, nel
caso de quo, la delibera era stata annullata dalla Corte d’Appello con apposita
sentenza, la cui produzione in allegato alla memoria della ricorrente doveva
ritenersi consentita.
Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto e compensava tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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