VIl condomino opponente non può far valere questioni relative alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione delle spese, ma solo questioni attinenti all’efficacia di quest’ultima. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 11482/2019, depositata il 30 aprile.

Il caso. Un Condominio otteneva dal Giudice di Pace competente un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di una condomina per spese condominiali giusto riparto approvato nell’assemblea condominiale. L’opposizione della condomina veniva respinta dal Giudice di primo grado.

Avverso tale sentenza la condomina soccombente interponeva appello. L’adito Tribunale accoglieva parzialmente l’appello, revocava il decreto e riduceva l’importo originario di Euro 2.465,47 ad Euro 2.143,39.

Avverso tale sentenza la condomina soccombente proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Col primo motivo, la ricorrente denunziava la violazione dell’art. 1136 c.c., e art. 69 disp. att. c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3) per erronea applicazione del principio dell’apparenza del diritto in materia condominiale con particolare riferimento all’erronea convocazione del soggetto diverso dall’effettivo condomino. Col secondo motivo denunziava la violazione dell’art. 2697 c.c. non avendo il creditore opposto, attore in senso sostanziale, dato prova del credito monitoriamente azionato. Col terzo motivo  lamentava la violazione dell’art. 115 c.p.c., per erronea valutazione delle prove documentali. Col quarto ed ultimo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 91 c.p.c. censurando la pronuncia sulle spese.
Per costante giurisprudenza della Corte di legittimità, “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate. In altri termini, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, ma solo questioni riguardanti l’efficacia di quest’ultima. La delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non soltanto la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629 cit.; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672 cit.). Il giudice deve quindi accogliere l’opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione”. Ebbene, nel caso de quo, la delibera era stata annullata dalla Corte d’Appello con apposita sentenza, la cui produzione in allegato alla memoria della ricorrente doveva ritenersi consentita.

Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto e compensava tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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