Il giudice competente per valore in caso di impugnazione della delibera assembleare per invalidità

Nel caso di impugnazione, da parte del singolo condomino, della delibera assembleare di ripartizione delle spese ai fini dell’annullamento della stessa, il giudice competente per valore è il Giudice di Pace se la singola quota che graverebbe in capo all’attore è inferiore a 5.000,00 euro. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile-2, ordinanza n. 21227/2018, depositata il 28 agosto.

Il caso. Un condomino conveniva in giudizio il Supercondominio al fine di ottenere l’annullamento di tre delibere assunte dall’assemblea condominiale e relative alla ripartizione di spese per la manutenzione di parti comuni. L’adito Tribunale dichiarava la propria incompetenza per valore, in favore di quella del Giudice di Pace, fissando in 3 mesi il termine per la riassunzione della causa. Secondo l’adito Tribunale, la competenza era del G.d.P. perché la causa aveva per oggetto “la contestazione della debenza degli importi deliberati in relazione alla spiaggia, al giardino e ad una tubazione da sostituire e l’importo che l’attore riteneva indebitamente a proprio carico era inferiore ad Euro 5.000,00”.

Avverso tale ordinanza, il condomino proponeva regolamento di competenza affermando che la controversia atteneva, non alla contestazione degli importi dall’attore dovuti in forza del riparto condominiale, ma alla legittimità delle delibere assunte dall’assemblea, ivi compresa quella che riguarda l’approvazione delle spese straordinarie ammontanti ad Euro 64.176,54 in quanto in assenza del relativo potere da parte dei rappresentanti degli enti consorziati. Inoltre, l’istante aggiungeva che, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, l’atto di citazione “non fa menzione dell’ammontare delle quote, ovvero degli importi a carico del ricorrente, né quest’ultimo aveva (…) l’onere di incorrere nella (…) ammissione confessoria ritenuta dal giudice a quo (….) al fine di supportare la decisione di essere incompetente per valore”.

Il Supremo Collegio, sulla scorta della consolidata giurisprudenza (Cass. n. 6363 del 2010), ricordava che “ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all’importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell’individuazione della competenza, occorre porre riguardo al “thema decidendum”, invece, che al “quid disputandum”, per cui l’accertamento di un rapporto che costituisce la “causa petendi” della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa (conf. Cass. 16898/13 e 18283/15)”. Applicando tali principi al caso dell’impugnazione della delibera assembleare di ripartizione delle spese condominiali, gli Ermellini affermavano che “nel caso in cui il singolo condomino censura la legittimità della ripartizione delle spese, il suo interesse ad agire per far accertare l’eventuale illegittimità della ripartizione è correlato all’importo che lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata”. Posto che, nel caso de quo, l’importo cui sarebbe stato tenuto il condomino ricorrente in virtù delle delibere impugnate era inferiore alla soglia di 5.000,00 euro, correttamente la competenza per valore era stata individuata in capo al Giudice di Pace.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e dichiarava la competenza per valore del Giudice di Pace.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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